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Sentenza

Sentenza n. 750/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza n. 3116/2024 di questo Tribunale;

Giustizia amministrativa202501562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 3116/2024, passata in giudicato, concernente l'accesso a dati e informazioni e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 3116/2024, con la quale il TAR aveva accertato il suo diritto di accedere ai dati e alle informazioni individuati nella motivazione, ordinando alla società di renderli entro trenta giorni e condannandola al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata alla società il 26 settembre 2024 ed era passata in giudicato, come attestato il 30 giugno 2025. La società, ritualmente intimata, non si è costituita e non ha dimostrato di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato. È stata inoltre chiesta l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e la società non ha provato l'avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato alla società di dare esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della nuova sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con facoltà di delega, incaricandolo di compiere entro trenta giorni gli atti necessari all'esecuzione, inclusi quelli relativi al pagamento. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta. La società è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 500 euro oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari per assicurare l'attuazione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il TAR ha ritenuto sufficiente la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente portato a conoscenza del soggetto obbligato e quest'ultimo non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'obbligo di dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato grava sul soggetto obbligato che intenda contestare l'inottemperanza dedotta dal ricorrente.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare un nuovo termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, specificandone poteri e termine di intervento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle circostanze concrete, il giudice ritenga sufficientemente coercitiva la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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