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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12727/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Foggia (15/04/2019) e deduceva la violazione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che tale norma, di natura sostanziale e introdotta dopo la pronuncia, prevederebbe una proroga di 15 giorni dei termini di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza, pertanto l'appello proposto il 13/06/2019 sarebbe stato tempestivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'appello era tardivo: la motivazione della sentenza di primo grado era stata depositata il 19/04/2019, il termine ordinario per impugnare (30 giorni) scadeva il 30/05/2019 e l'appello è stato notificato il 13/06/2019. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per ragioni sia transitorie sia fattuali: la disposizione aggiuntiva di 15 giorni si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022) e, inoltre, il ricorrente era presente al giudizio di primo grado, per cui la maggiorazione non sarebbe comunque spettata. Per effetto della inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p., comma 1

    Termine ordinario di 30 giorni per la proposizione dell'impugnazione ex lege; nel caso concreto da tale termine si è calcolata la scadenza del 30/05/2019 per l'appello avverso la sentenza depositata il 19/04/2019.

  • art. 585 c.p.p., comma 1-bis

    introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Prevede una maggiorazione di 15 giorni dei termini di impugnazione per il difensore dell'imputato giudicato in assenza, al fine di concedere più tempo per l'interlocuzione con il legale; la norma è applicabile solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto che l'ha introdotta.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022

    Disposizione transitoria che stabilisce che le nuove norme (tra cui l'art. 585, comma 1-bis) si applicano solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022); ne consegue l'inapplicabilità della maggiorazione per le sentenze pronunciate anteriormente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata qui per la condanna a euro 3.000.

  • art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Atto normativo che ha introdotto l'art. 585, comma 1-bis, spiegando l'origine della maggiorazione di termine; la Corte ha richiamato tale fonte per spiegare la portata e la decorrenza della nuova disciplina.

Massime di principio

  • Le modifiche procedurali che aumentano termini per le impugnazioni si applicano solo nei limiti stabiliti da disposizioni transitorie; occorre verificare sempre la data di pronuncia della sentenza rispetto all'entrata in vigore della norma nuova.
  • La maggiorazione di termini prevista per l'imputato giudicato in assenza opera soltanto se il giudizio di primo grado ha effettivamente accertato l'assenza dell'imputato; se l'imputato era presente, la maggiorazione non è spettante.
  • Il termine per proporre impugnazione decorre dal deposito della motivazione quando previsto; il mancato rispetto del termine rende l'impugnazione inammissibile per tardività.
  • Le censure basate su applicazioni retroattive di norme processuali nuove rischiano di essere respinte se la norma è espressamente soggetta a efficacia limitata da clausole transitorie.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, è possibile la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare preliminarmente la fondatezza delle questioni prospettate prima di proporre ricorso.

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