Cassazione Civile, Ordinanza n. 32306/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo ex art. 18 l.fall. proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di una società in liquidazione. Il reclamante, già socio, ex amministratore ed ex liquidatore della società, impugnava il rigetto del reclamo in appello deducendo: 1) violazione dell’art. 5 l.fall. in punto di accertamento dello stato di insolvenza e del momento della sua insorgenza, sostenendo che la società non fosse insolvente e che vi fosse stata compensazione legale di crediti; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi ai requisiti dimensionali di esenzione dal fallimento previsti dall’art. 1, comma 2, l.fall.; 3) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario, perché il reclamo non era stato notificato alla società fallita e il giudice del reclamo non aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio. La Cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo fondato.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti i primi due e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società fallita, in persona del liquidatore giudiziale, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta perché nel reclamo ex art. 18 l.fall. la società dichiarata fallita è parte necessaria e, se non evocata, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
notifica del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento "al curatore e alle altre parti"
Il reclamo avverso la sentenza di fallimento è un gravame di secondo grado che deve svolgersi nei confronti di tutte le parti del giudizio precedente, inclusa la società fallita; la mancata notificazione alla parte necessaria impone l’integrazione del contraddittorio.
art. 1, comma 2, l.fall.
requisiti dimensionali dell'impresa
La corte di merito aveva ritenuto la società fallibile perché non aveva dimostrato la contemporanea esistenza di tutti i requisiti di esenzione dal fallimento previsti dalla norma.
art. 5 l.fall.
Il ricorrente ne lamentava la violazione per erronea individuazione del fatto costitutivo dell’insolvenza e del suo momento di insorgenza.
art. 102 c.p.c.
È richiamato quale norma sul litisconsorzio necessario, violata secondo il ricorrente per mancata partecipazione della società al giudizio di reclamo.
art. 331 c.p.c.
In caso di mancata partecipazione di una parte necessaria al gravame, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; la sua omissione comporta cassazione con rinvio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di omesso esame di fatti decisivi dedotto dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento la società fallita è parte necessaria del giudizio, poiché il gravame prosegue il processo in cui essa era già contraddittore necessario in primo grado.
- Se il reclamo ex art. 18 l.fall. non è notificato alla società fallita, il giudice del reclamo deve disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; la sua omissione determina nullità della sentenza e cassazione con rinvio.
- Nel giudizio di legittimità la violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile sulla base degli atti processuali quando il vizio integri un error in procedendo.
- Quando il primo motivo di ricorso attiene a una nullità processuale idonea a travolgere l’intero giudizio di merito, l’esame degli altri motivi resta assorbito.
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