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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27042/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p., capi B e C). Il ricorrente deduce: (1) nullità del decreto di citazione per omessa indicazione, ai sensi dell'art. 23-bis D.L. 137/2020, della facoltà di manifestare la volontà di comparire (lamentevole pregiudizio al diritto di difesa e al contraddittorio); (2) violazione del diritto di difesa per la mancata escussione di testi richiesti dalla difesa e per la chiusura dell'istruttoria con presunta tacita rinuncia; (3) valutazione erronea e contraddittoria della prova e possibile configurazione del delitto di cui all'art. 712 c.p. anziché di truffa; (4) errata individuazione della persona offesa (contestazione che il bonifico fosse stato eseguito dalla madre della teste, con conseguente questione sulla procedibilità della querela). Il ricorso riproduce in gran parte i motivi già esposti in appello senza adeguata specificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo è manifestamente infondato perché la giurisprudenza costante ritiene che l'omessa avvertenza relativa al rito camerale previsto dall'art. 23-bis D.L. 137/2020 non comporti la nullità del decreto di citazione se i requisiti di cui all'art. 429 c.p.p. (giorno, luogo, ora, generalità imputato, indicazione del giudice) sono presenti; il secondo motivo è inammissibile perché la Corte territoriale ha motivato la non rilevanza delle testimonianze e, in ogni caso, eventuali vizi sulla revoca dell'ammissione dei testi sarebbero stati sanati per mancata deduzione immediata; i motivi relativi alla valutazione della prova e alla qualificazione giuridica dei fatti (truffa vs art. 712 c.p.) sono inammissibili perché la decisione di merito è una 'doppia conforme' e la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti salvo specifiche e puntuali indicazioni di travisamento della prova, non fornite dal ricorrente. È stata confermata la legittimità della qualifica di persona offesa in capo a Giulia Pomarici (anche come 'terzo danneggiato'). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, D.L. 28/10/2020 n.137 (convertito)

    prescrive in periodo emergenziale la decisione in camera di consiglio per gli appelli salvo richiesta di discussione orale o manifestazione di volontà di comparire

    La Corte interpreta la norma come disciplina che rende ordinario il rito camerale con contraddittorio cartolare ma non introduce un nuovo requisito di nullità del decreto di citazione; l'omessa avvertenza non determina nullità se sono presenti i requisiti tassativi dell'art. 429 c.p.p.

  • art. 429, comma 1, cod. proc. pen.

    lett. a), f), g) (indicazione generalità imputato; giorno, luogo, ora della comparizione; data e sottoscrizione del giudice)

    Sono requisiti tassativi del decreto di citazione la cui assenza può comportare nullità; l'avvertenza sulla mancata comparizione non è tra tali requisiti.

  • art. 601, cod. proc. pen.

    disciplina della vocatio in iudicium nel rito ordinario d'appello

    La vocatio in iudicium in appello resta regolata dall'art. 601: il d.l. 137/2020 non ha modificato i requisiti formali della citazione a giudizio in punto di nullità.

  • art. 606, comma 1, lett. C) ed E), cod. proc. pen.

    censura di legittimità relativa a violazione di norme processuali e valutazione della prova

    I motivi ex lett. C) ed E) sono stati esaminati e dichiarati inammissibili: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria, soprattutto in presenza di doppia conforme.

  • art. 640 c.p.

    I giudici di merito hanno ritenuto integrati gli elementi del reato di truffa; la Cassazione ha confermato la correttezza della qualificazione e della valutazione probatoria.

  • art. 712 c.p.

    contravvenzione relativa alla vendita o acquisto di cosa di dubbia provenienza

    La Corte ritiene la richiamata fattispecie non pertinente rispetto alle risultanze processuali: l'ipotesi indicata dal ricorrente non sconfigge la valutazione di truffa operata dai giudici di merito.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    riferimenti alla possibile restituzione degli atti e richiesta di esercizio dell'azione penale diversa

    Le doglianze che invocano la restituzione degli atti per diversa qualificazione del fatto sono inammissibili perché i giudici di merito hanno correttamente valutato i fatti e non sussistono elementi nuovi che giustifichino tale rimessione.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    obbligo di deduzione immediata di nullità di ordine generale da parte della parte presente

    La mancata immediata deduzione di eventuale vizio sulla revoca dell'ammissione dei testi comporta sanatoria della nullità se non eccepita tempestivamente.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    riferimento alla specificità del motivo d'appello

    Il ricorso che non parafrasando o non affrontando specificamente le argomentazioni del giudice del merito è inammissibile; il ricorso non può limitarsi a riprodurre il motivo di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese del procedimento per il ricorso inammissibile

    Applicata la norma per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Cost., art. 24 e art. 111

    garanzie del diritto di difesa e del giusto processo

    Richiamate dalla difesa; la Corte però ha ritenuto che i diritti sostanziali della difesa non siano stati compromessi da vizi di nullità formale del decreto di citazione né dalla valutazione delle prove.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione nel decreto di citazione della possibilità di richiedere la comparizione orale ai sensi di norme emergenziali (art. 23-bis D.L. 137/2020) non determina automaticamente la nullità dell'atto se sono presenti i requisiti tassativi dell'art. 429 c.p.p.; la nullità è strettamente tassativa.
  • La disciplina emergenziale che ha introdotto la trattazione scritta in appello non esime la difesa dall'onere di attivarsi per chiedere l'instaurazione del contraddittorio orale quando ritenga essenziale la partecipazione; l'informazione su tale facoltà è compito della difesa tecnica.
  • Se la Corte d'appello ribadisce e motiva la non rilevanza o la superfluità di prove richieste dalla difesa, la Cassazione è limitata nel sindacato sulla valutazione probatoria, specialmente in presenza di doppia conforme (tribunale e corte di appello concordi).
  • Eventuali nullità o vizi che comportano nullità di ordine generale devono essere dedotti immediatamente dalla parte presente in udienza o si considerano sanati (art. 182 c.p.p.).
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali rispetto alle ragioni giustificative del provvedimento impugnato; la semplice riproduzione dei motivi di appello senza integrazione analitica conduce all'inammissibilità.
  • La Cassazione sindaca il travisamento della prova solo in presenza di macroscopici e specifici elementi che dimostrino l'uso di informazioni non emerse in processo o l'omessa valutazione di prove decisive; non possono essere valorizzate piccole incongruenze.
  • La nozione di 'persona offesa' può comprendere anche il 'terzo danneggiato' che abbia subito la perdita dell'opportunità di un profitto: ciò legittima la proposizione della querela anche da parte di soggetti diversi dall'effettivo disponente patrimoniale.
  • Ricorsi manifestamente infondati o reiterativi possono comportare non solo il rigetto ma anche l'imposizione di spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se si ravvisano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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