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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19078/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imbrogiano impugnava la sentenza del Tribunale di Catania che lo aveva dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nell'appello deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 591 c.p.p. sostenendo che i refusi e le imprecisioni presenti nell'atto non ne compromettevano la specificità; in secondo luogo chiedeva la valutazione d'ufficio della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; in terzo luogo chiedeva l'applicazione del concordato sulle sanzioni accessorie (art. 599-bis c.p.p.). La Corte territoriale ha ritenuto l'atto di impugnazione aspecifico (conteneva riferimenti a diversi appellanti e a fatti estranei) e quindi inammissibile, con la conseguente impossibilità di esaminare le questioni di merito e proceduralmente rilevanti come la tenuità e il concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'appello era aspecifico sia per errori nell'indicazione degli imputati e del fatto (aspecificità estrinseca/intrinseca) sia per la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p., con conseguente chiusura del gravame senza verifica di merito. Ha altresì affermato che, se l'impugnazione è inammissibile, il giudice non ha potere di riformare la decisione né di rilevare d'ufficio cause di proscioglimento come la tenuità (salvo casi particolari relativi all'applicazione di legge sopravvenuta più favorevole nelle ipotesi indicate dalla giurisprudenza). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sostanziale contestata al ricorrente (tipo di illecito in materia di circolazione/viabilità) cui il Tribunale aveva fatto riferimento per dichiarare la responsabilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Dispositivo che disciplina la declaratoria di inammissibilità dell'appello, richiamando i requisiti di forma e contenuto dell'impugnazione previsti dall'art. 581 c.p.p.; motivazione usata dalla Corte per valutare l'inammissibilità.

  • art. 581 c.p.p.

    «l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione ol'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta."

    Prescrive i contenuti minimi specifici dell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello non rispettasse tali requisiti per aspecificità rispetto al provvedimento impugnato.

  • art. 33, comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (comma 1-bis)

    Ha codificato il requisito della specificità 'estrinseca' dei motivi d'appello; citato per sottolineare il vincolo di specificità richiesto agli atti di impugnazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli)

    Principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici; usato a supporto della nozione di specificità.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto sostanziale della particolare tenuità del fatto cui la difesa chiedeva l'applicazione; la Corte ha ricordato che la rilevabilità d'ufficio dipende dalla sussistenza di un valido rapporto di impugnazione e da specifiche condizioni giurisprudenziali.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha osservato che tale obbligo presuppone un rapporto di impugnazione valido, quindi non applicabile se l'appello è inammissibile.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza che chiarisce i limiti della rilevabilità d'ufficio della legge più favorevole (e dell'art. 131-bis) nei vari stadi del processo: la rilevabilità è possibile in Cassazione in casi particolari ma, in generale, l'inammissibilità dell'impugnazione preclude la rilevabilità d'ufficio.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il 'concordato' tra le parti sull'accoglimento dei motivi di appello e ne disciplina termini e forme; la Corte ha ritenuto che l'istituto richiede l'esistenza di un gravame ammissibile perché abbia senso accogliere 'motivi' e che un appello inammissibile non consente l'applicazione del concordato.

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione deve rispettare i requisiti di specificità formale (indicare chiaramente il provvedimento impugnato, i capi contestati, le prove e i motivi): errori nell'indicazione degli imputati o nella descrizione del fatto possono determinare l'inammissibilità per aspecificità estrinseca o intrinseca.
  • L'inammissibilità dell'appello chiude il rapporto processuale di gravame e impedisce al giudice di esaminare questioni di merito o di rito dipendenti dall'esistenza di un gravame ammissibile (es. applicazione d'ufficio della tenuità, declaratoria di non punibilità, concordato sulle sanzioni accessorie).
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) può essere rilevata d'ufficio solo nei casi previsti e chiariti dalla giurisprudenza; in assenza di un impugnazione ammissibile il giudice non può procedere ad una valutazione che modifichi la decisione impugnata.
  • Il concordato sulle sanzioni accessorie (art. 599-bis c.p.p.) è un istituto negoziale che presuppone l'esistenza di "motivi" suscettibili di accoglimento: se l'appello è inammissibile non vi sono motivi da concordare, quindi l'istanza è inoperante.
  • Per evitare l'inammissibilità, chi impugna deve curare la forma e la chiarezza dell'atto (evitare refusi che possano far riferimento ad altri procedimenti o imputati) e motivare specificamente i rilievi di diritto e di fatto rispetto alla decisione impugnata.

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