Parere n. 716/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Daria Giudici contro il Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento: a) per l’annullamento del provvedimento prot. DGOSV n. 14342 del 3 maggio 2023, b) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima dell’adunanza e ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato estinto. Non sono state esaminate nel merito le censure relative alla direttiva 2005/36/CE, al d.lgs. 206/2007, al difetto di istruttoria, al difetto di motivazione, alla domanda cautelare o alla richiesta risarcitoria.
Impugnazione del provvedimento prot. DGOSV n. 14342 del 3 maggio 2023, con cui è stata respinta l’istanza di riconoscimento in Italia della qualifica professionale di docente di sostegno per le scuole secondarie di secondo grado, conseguita in Spagna.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento ministeriale che aveva negato il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna. Il diniego era fondato sulle informazioni acquisite tramite il sistema IMI dall’autorità competente spagnola, secondo cui il titolo prodotto era un “titolo proprio” rilasciato da un’università, non ufficiale e quindi privo di efficacia abilitante all’insegnamento in Spagna. Il ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dei considerando nn. 1 e 11 e degli articoli 1, 3, 12 e 13 della direttiva 2005/36/CE, nonché dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. 206/2007, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Era stata inoltre proposta istanza cautelare e richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. Nel corso del procedimento, la difensora della ricorrente ha notificato, il 3 marzo 2026, la dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso
La ricorrente ha notificato il 3 marzo 2026 la dichiarazione di rinuncia al ricorso; il Collegio ne ha preso atto e ha ritenuto conseguentemente estinto il procedimento.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
direttiva 2005/36/CE
considerando n. 1 e n. 11; articoli 1, 3, 12 e 13
Le disposizioni erano invocate dalla ricorrente in relazione al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, ma il loro esame nel merito non è stato svolto a seguito della rinuncia.
d.lgs. 206/2007
La disposizione era indicata quale parametro di legittimità del diniego di riconoscimento, senza essere esaminata nel merito.
art. 30, comma 2, c.p.a.
richiesta di condanna dell’Amministrazione
La ricorrente aveva formulato una domanda risarcitoria, rimasta assorbita dall’estinzione del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso straordinario intervenuta nel corso del procedimento determina l’estinzione dell’affare, impedendo l’esame nel merito delle censure dedotte.
- Quando il ricorso straordinario si estingue per rinuncia, restano assorbite anche le domande accessorie, incluse l’istanza cautelare e la richiesta risarcitoria, salvo quanto eventualmente previsto dal provvedimento estintivo.
Estinzione del ricorso straordinario sul riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in Spagna
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento del diniego di riconoscimento in Italia di una qualifica professionale di docente di sostegno conseguita in Spagna.
Premesse e oggetto del ricorso
La ricorrente aveva presentato un’istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza dopo avere acquisito, tramite il sistema IMI previsto dalla direttiva 2005/36/CE, le informazioni dell’autorità competente spagnola.
L’autorità spagnola aveva precisato che il titolo prodotto era un “titolo proprio”, rilasciato da un’università, ma non ufficiale e, pertanto, non abilitante all’insegnamento in Spagna.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva censurato il provvedimento per:
- violazione e falsa applicazione dei considerando nn. 1 e 11 e degli articoli 1, 3, 12 e 13 della direttiva 2005/36/CE;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. 206/2007;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- eccesso di potere per difetto di motivazione.
Erano state inoltre proposte un’istanza cautelare e una richiesta di condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a.
Sviluppo del procedimento
Il Ministero, nella relazione istruttoria, aveva contestato le censure e concluso per l’infondatezza del ricorso. Prima dell’adunanza del 12 marzo 2026, tuttavia, la difensora della ricorrente aveva trasmesso la notifica della dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione si è limitata a prendere atto della rinuncia, senza esaminare le questioni sostanziali relative al riconoscimento della qualifica professionale, alla portata della direttiva 2005/36/CE o alla rilevanza delle informazioni fornite dall’autorità spagnola tramite il sistema IMI.
Sono rimaste altresì non esaminate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, l’istanza cautelare e la domanda risarcitoria.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato estinto per effetto della rinuncia della ricorrente.
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