Cassazione Penale, Sentenza n. 38957/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90 e art. 73 DPR 309/90 per il capo 148). La ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e mancata, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla scelta della misura cautelare. Si contestava che la partecipazione all'associazione fosse fondata soltanto su un episodio del 14/10/2019 e sulla mera disponibilità verso il compagno, chiedendo che non si potesse inferire una stabile adesione al sodalizio; si eccepiva inoltre la risalenza temporale dei fatti e la presunta cessazione del vincolo associativo dal novembre 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del Tribunale del Riesame sia limitato e che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata. Il Tribunale aveva ricostruito, sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri e attività di P.G., condotte attive della ricorrente: consegna di 850 euro a Galiano per conto del compagno, accordi per ulteriori forniture di droga, svolgimento di funzione di vedetta e sostituzione del compagno agli ordini dei vertici. La Corte ha confermato che tali elementi sono idonei a fondare la sussistenza dei gravi indizi e la misura cautelare, anche alla luce della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa di esigenze cautelari per reati in materia di stupefacenti) e dell'assenza di elementi idonei a superarla. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la corte ha ritenuto che dagli elementi investigativi emergesse la partecipazione della ricorrente al sodalizio.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che disciplina il traffico illecito di sostanze stupefacenti; contestata per singolo episodio (capo 148) e considerata nella valutazione complessiva delle condotte.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di stupefacenti; la Corte ha richiamato che tale presunzione può essere superata solo da elementi che dimostrino la rescissione dei legami con l'organizzazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il concetto di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al provvedimento del Tribunale che conferma o modifica le misure cautelari del GIP; contesto procedurale dell'odierna ordinanza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità per dolo o colpa dell'originario ricorso; applicato per l'onere di euro 3.000,00 a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione di merito nelle misure cautelari è limitato: si verifica la correttezza logica e l'applicazione dei principi di diritto, non una rivalutazione integrale delle prove.
- Per i reati di stupefacenti opera la presunzione di necessità della misura cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.); chi contesta la misura deve fornire elementi concreti per superare tale presunzione.
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga può essere inferita anche da comportamenti concreti e circostanze che dimostrano un apporto attivo e continuativo, anche se la rilevazione delle condotte è limitata temporalmente.
- La mera vicinanza o disponibilità verso un parente o convivente aderente all'associazione non è automaticamente sufficiente, ma può concorrere a formare il giudizio se emergono atti operativi concreti (es. consegne, ruoli di collegamento, vedetta).
- Le intercettazioni e la loro interpretazione rientrano nella valutazione di merito; la Corte di legittimità sindaca la logica e la coerenza interpretativa, non la scelta interpretativa fondata su elementi di fatto.
- La risalenza temporale dei fatti non esclude di per sé la misura cautelare quando non vi siano elementi a dimostrazione della cessazione dei rapporti con l'organizzazione criminale.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, se ricorre colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
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