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Sentenza

Sentenza del 29/10/2020 n. 23880 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Questione se le ONLUS siano esenti dal pagamento del contributo unificato per la proposizione di ricorsi giurisdizionali, invocando esenzioni previste dal DPR 642/1972 art.27-bis (imposta di bollo) e dal DPR 115/2002 art.10 (esenzioni contributo unificato) e dalla L. 266/1991 art.8; la ricorrente sosteneva che le agevolazioni soggettive dovessero estendersi anche agli atti processuali.

La decisione

Il ricorso viene rigettato. La Corte ha ritenuto che le disposizioni agevolative (art.27-bis DPR 642/1972 e art.10 DPR 115/2002) vadano interpretate restrittivamente: il termine 'atti' si riferisce agli atti amministrativi e non agli atti processuali. Il contributo unificato ha natura tributaria ed e' dovuto dalle ONLUS salvo le specifiche esenzioni previste per tipologie di procedimenti dall'art.10. Sono respinti i profili di illegittimità costituzionale e i rilievi di incompatibilità con diritto UE/Aarhus. La ricorrente è condannata alle spese (Euro 900,00) e si dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato (c.d. doppio contributo) in caso di soccombenza totale in appello.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo)

    art.1; art.27-bis, tabella B allegata

    L'art.27-bis riconosce esenzioni per 'atti, documenti, istanze, contratti' delle ONLUS ma va interpretato restrittivamente: il termine 'atti' riguarda essenzialmente atti amministrativi e non atti processuali.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia - T.U.S.G.)

    art.9; art.10; art.13 comma 6-bis; art.13 comma 1-quater

    Il contributo unificato e' dovuto in linea generale per l'iscrizione a ruolo; l'art.10 disciplina specifiche esenzioni basate sull'oggetto del processo (non sulla qualifica soggettiva della parte). Art.13 prevede regole sul versamento e la possibilita' dell'ulteriore contributo in caso di soccombenza dell'impugnante.

  • Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)

    Prevede esenzioni dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per atti costitutivi e atti connessi allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di volontariato; la Corte interpreta 'atti connessi' in senso limitato agli atti amministrativi, non processuali.

  • Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

    art.17 (introduzione art.27-bis nella tabella B)

    Norma originaria che ha introdotto l'art.27-bis per ONLUS; la tecnica normativa e le successive modifiche confermano un ambito di applicazione soggettivo/oggettivo circoscritto e non estensibile per analogia agli atti processuali.

  • Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

    art.82 comma 5 (ripropone in parte art.27-bis)

    Ha ampliato taluni profili oggettivi dell'esenzione per documenti posti in essere o richiesti dagli enti del terzo settore, ma non modifica il principio che le esenzioni fiscali vanno interpretate in modo tassativo e non estendibile agli atti processuali.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 73/2015

    Ha qualificato il contributo unificato come tributo erariale sostitutivo di precedenti tributi giudiziari; pertanto l'applicazione delle esenzioni segue la stessa tecnica limitativa delle agevolazioni tributarie.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 21522/2013; n. 6434/2019; n. 27331/2016 e seguenti)

    Costante orientamento secondo cui le ONLUS non sono esenti dal contributo unificato e il termine 'atti' delle norme agevolative va interpretato in senso restrittivo, escludendo gli atti processuali.

Massime di principio

  • Le esenzioni previste per ONLUS dall'art.27-bis DPR 642/1972 e norme affini riguardano prevalentemente atti amministrativi (atti, documenti, istanze, contratti) e non includono automaticamente gli atti processuali (ricorsi, memorie, iscrizione a ruolo).
  • Il contributo unificato ha natura tributaria ed e' in linea di principio dovuto da chi iscrive a ruolo una causa, compresa un'ONLUS, salvo le esenzioni espressamente previste dall'art.10 del T.U. (che si riferiscono all'oggetto del processo e non alla qualifica soggettiva della parte).
  • Le agevolazioni tributarie vanno interpretate in modo restrittivo: non sono ammesse estensioni analogiche a favore di categorie soggettive se non previste espressamente dal legislatore.
  • Le censure di incostituzionalità contro la disciplina del contributo unificato hanno scarse probabilità di successo salvo che si dimostri un ostacolo concreto e sproporzionato all'accesso alla giustizia; esistono strumenti alternativi come il gratuito patrocinio per chi ne abbia i requisiti.
  • In sede di appello e impugnazioni occorre considerare il rischio del 'doppio contributo' per l'impugnante totalmente soccombente; recupero delle spese e anticipazione delle spese da parte del soccombente sono prassi consolidate.
  • Se si ritiene di avere diritto all'esenzione, e' preferibile fondare la richiesta su una previsione normativa testuale che comprenda espressamente gli atti processuali o sull'inserimento del procedimento in una delle categorie di esenzione per oggetto previste dall'art.10 T.U.S.G.

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