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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31834/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Corte di appello in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale. Nei confronti del primo ricorrente, già condannato per corruzione e per episodi di peculato, la Corte territoriale aveva confermato una confisca per equivalente fino a euro 467.962,36 e la condanna al pagamento di euro 98.906,25 a titolo di riparazione pecuniaria, oltre a rideterminare la pena per i residui episodi di peculato. Il ricorso censurava la quantificazione e la proporzionalità della confisca, l'inclusione del prezzo della corruzione e di somme ritenute lecite, la mancata detrazione di spese e oneri fiscali, la valutazione dell'immobile confiscato, il rigetto della richiesta di sostituzione del bene e l'omessa motivazione sull'aumento per continuazione. Veniva inoltre dedotta l'illegalità della riparazione pecuniaria, perché applicata a una condotta corruttiva commessa prima dell'estensione della misura al corruttore, nonché, in subordine, la violazione del ne bis in idem sanzionatorio per il cumulo con la confisca. Nei confronti del secondo ricorrente, condannato per corruzione alla pena di quattro anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, il ricorso contestava la legittimità costituzionale dell'art. 29 c.p. quanto alla durata dell'interdizione e denunciava l'applicazione di una cornice edittale successiva ai fatti. Nei confronti del terzo ricorrente, per il quale era stata dichiarata la prescrizione del reato riqualificato nella corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p., con conferma della condanna al risarcimento del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ricorso contestava la valutazione della prova, il rispetto del giudicato rescindente, la mancata o incompleta rinnovazione istruttoria, la concretezza delle promesse di utilità, l'interesse alla nomina di un amministratore giudiziario e la quantificazione del danno risarcibile.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto la censura del primo ricorrente relativa alla riparazione pecuniaria. Ha ritenuto che l'art. 322-quater c.p., nella parte in cui è stato esteso al corruttore dalla legge n. 3 del 2019, abbia natura di sanzione civile accessoria con connotazione punitiva e sia soggetto al principio di irretroattività di cui all'art. 2, comma 4, c.p.; pertanto non poteva applicarsi a una condotta corruttiva commessa prima dell'entrata in vigore della novella. La statuizione di pagamento di euro 98.906,25 è stata quindi eliminata senza rinvio. Nel resto il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile: le ulteriori doglianze sulla confisca eccedevano, in parte, il perimetro del giudizio di rinvio e, in parte, sollecitavano una rivalutazione di merito non consentita in cassazione; anche la censura sull'aumento per continuazione è stata ritenuta generica per mancata indicazione del concreto interesse all'impugnazione. Il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile: la questione sull'art. 29 c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché l'interdizione quinquennale dipende dal superamento della soglia di pena principale e non costituisce automatismo irragionevole; la pena principale è stata ritenuta determinata sulla cornice vigente al tempo dei fatti. Il ricorso del terzo imputato è stato anch'esso dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto adeguata e logica la valutazione delle intercettazioni e degli altri elementi di prova, conforme al giudicato rescindente e immune da travisamento; ha inoltre giudicato generica la censura sul risarcimento del danno. I due ultimi ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Il terzo ricorrente è stato altresì condannato al pagamento di euro 3.686,00, oltre accessori, in favore delle parti civili per le spese di rappresentanza e assistenza. La richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili nei confronti dei primi due ricorrenti è stata rigettata.

Norme richiamate

  • art. 322-ter c.p.

    Disciplina la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato e la confisca per equivalente; la decisione richiama la necessità di rapportare la misura al valore confiscabile e al momento di mercato dei beni, ma dichiara inammissibili o infondate le censure concrete sulla quantificazione.

  • art. 322-quater c.p.

    La riparazione pecuniaria per reati contro la pubblica amministrazione, nella parte estesa al corruttore dalla legge n. 3 del 2019, ha natura di sanzione civile accessoria con connotazione punitiva ed è soggetta al principio di irretroattività; non è applicabile a fatti anteriori all'estensione normativa.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Impone l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, ma esclude l'applicazione di una sanzione più sfavorevole introdotta o estesa dopo la commissione del fatto.

  • art. 81 c.p.

    La contestazione in cassazione della quantificazione dell'aumento per continuazione richiede l'indicazione dello specifico interesse e del concreto beneficio ottenibile dall'accoglimento.

  • art. 29 c.p.

    L'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, collegata a una condanna non inferiore a tre anni, non costituisce automatismo irragionevole, perché la sua applicazione dipende dalla pena principale determinata discrezionalmente dal giudice.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di gravità del reato e intensità del dolo possono giustificare la determinazione della pena principale al di sopra del minimo della cornice vigente al tempo del fatto.

  • art. 318 c.p.

    La corruzione per l'esercizio della funzione richiede un accordo corruttivo riferito all'esercizio della funzione, anche quando non sia provata la contrarietà ai doveri di ufficio dell'atto oggetto del rapporto.

  • art. 319 c.p.

    La corruzione propria presuppone il rapporto sinallagmatico tra utilità promessa o ricevuta e compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

  • art. 321 c.p.

    Estende al corruttore le disposizioni sanzionatorie previste per la corruzione del pubblico ufficiale, nei limiti della disciplina vigente al momento del fatto.

  • art. 192 c.p.p.

    La prova indiziaria può fondare la responsabilità quando gli elementi siano valutati complessivamente e presentino una trama logica coerente; la mera richiesta di una diversa lettura delle intercettazioni attiene al merito.

  • art. 627, comma 2, c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai punti indicati dalla sentenza rescindente e rinnovare l'istruzione per le prove rilevanti per la decisione, senza riaprire temi estranei al perimetro devoluto.

  • art. 129 c.p.p.

    In presenza di una causa estintiva del reato e di statuizioni civili, il giudice deve comunque verificare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, se ricorrano i presupposti per un'assoluzione nel merito.

  • art. 578 c.p.p.

    La declaratoria di estinzione del reato non impedisce la decisione sugli effetti civili nei presupposti indicati dalla legge.

  • art. 521 c.p.p.

    Non sussiste violazione del principio di correlazione quando la ricostruzione motivazionale resta interna al fatto contestato e agli elementi strutturali dell'addebito.

  • art. 538 c.p.p.

    La condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno richiede una valutazione motivata del pregiudizio civile derivante dalla condotta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e può decidere soltanto sui punti e sulle censure devoluti; le questioni nuove introdotte per la prima volta nel giudizio rescissorio sono inammissibili, salvo quelle rilevabili d'ufficio perché attinenti all'illegalità della pena.
  • La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater c.p., nella parte estesa al corruttore dalla legge n. 3 del 2019, ha natura punitiva e soggiace al principio di irretroattività; non può quindi essere applicata a condotte corruttive commesse prima dell'entrata in vigore della novella estensiva.
  • La rilevabilità in ogni stato e grado dell'illegalità della pena consente alla Corte di cassazione di eliminare senza rinvio una sanzione accessoria applicata in assenza dei presupposti temporali previsti dalla legge.
  • La censura sulla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione non è ammissibile se si limita a denunciare l'assenza di motivazione senza indicare quale concreto vantaggio l'imputato potrebbe ottenere dall'accoglimento.
  • Ai fini della confisca per equivalente, la valutazione dei beni deve essere rapportata al loro valore di mercato al momento dell'adozione della misura; la contestazione in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione delle stime e degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito.
  • Quando la confisca riguarda un reato commesso nell'ambito di un rapporto contrattuale lecito, il profitto confiscabile deve essere individuato distinguendo il vantaggio illecito direttamente derivante dall'accordo criminoso dal corrispettivo spettante per le prestazioni lecite; la concreta applicazione di tale criterio, se motivata, è valutazione di merito non rivalutabile in cassazione.
  • La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall'art. 29 c.p. non è costituzionalmente irragionevole per il solo fatto di avere durata quinquennale, poiché l'applicazione dipende dal superamento della soglia di pena principale e quindi da una valutazione concreta della gravità del fatto.
  • In presenza della prescrizione e di una parte civile, il giudice deve valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione, applicando la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, prima di confermare le statuizioni civili.
  • La valutazione unitaria e convergente di più intercettazioni, considerate nel loro contenuto e nella loro sequenza temporale, può dimostrare la concretezza di una promessa corruttiva e l'interesse del promittente; in cassazione non è consentita la sostituzione di tale lettura con una diversa interpretazione di merito, se la motivazione è logica e completa.
  • La mancata esplicitazione dell'identità del terzo destinato a procurare l'utilità non esclude necessariamente la concretezza della promessa corruttiva, quando altri elementi convergenti dimostrino la serietà dell'impegno, il collegamento sinallagmatico con l'atto del pubblico ufficiale e le modalità concrete della promessa.
  • La condanna al risarcimento del danno può essere confermata dopo la riqualificazione giuridica del fatto quando la materialità della condotta e il pregiudizio civile restano invariati e la decisione sul quantum è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilitàConfiscaCorruzioneProveImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiContinuazioneNe bis in idemConfiscaOnere della prova

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