Cassazione Penale, Sentenza n. 7771/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla configurazione del reato di ricettazione (capo B), deducendo assenza del reato presupposto e inesistenza di prova della ricezione da soggetto non legittimato; 2) vizio per omessa declaratoria di non doversi procedere sul furto (capo C) per difetto di querela da parte del soggetto legittimato; 3) doglianza sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva e contraddittoria dopo la esclusione dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p.; 4) richiesta di sospensione condizionale della pena entro i limiti di cui all'art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e la restante parte del ricorso, ritenendoli infondati: ha confermato la validità della valutazione della ricettazione anche su base indiziaria (mancata denuncia, occultamento, silenzio combinati con altre circostanze) e ha ritenuto legittima la querela proposta dall'autista in ragione della detenzione qualificata del bene. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha rilevato violazione del divieto di reformatio in peius in appello, perché la Corte di appello, pur escludendo l'aggravante ex art. 625 n.7 c.p., ha fissato la pena base per il nuovo reato più grave (ricettazione) in misura superiore a quella fissata in primo grado per il furto. Per tale profilo la sentenza impugnata è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione della pena; le altre censure sono assorbite o rigettate. Spetterà al giudice del rinvio valutare la concessione dei benefici (es. sospensione condizionale) se la pena risultante rientrerà nei limiti dell'art. 163 c.p.
Norme richiamate
Legge 895/1967
Norme sulla circolazione e registrazione delle armi: la Corte ha considerato rilevanti le regole rigide di circolazione per inferire l'illecita provenienza dell'arma in assenza di spiegazioni
Codice penale
Circostanza aggravante rimossa in appello relativamente al capo C (furto), determinando la contestazione sulla corretta determinazione della pena
Codice penale
Articolo che disciplina il reato di ricettazione: la Corte ha confermato che può essere provato anche per via indiziaria e con riferimento al dolo eventuale
Codice di procedura penale
Norma sulla querela di parte: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della giurisprudenza che qualifica come persona offesa chi ha rapporti di detenzione qualificata sul bene, legittimandolo a proporre querela
Codice penale
Norme sulla determinazione della pena e concorso di reati: criticate dal ricorrente nella dosimetria, ma la censura è stata accolta solo per il profilo di reformatio in peius
Codice penale
Sospensione condizionale della pena: la Corte ha rinviato al giudice del rinvio la valutazione sulla concessione del beneficio se la pena rideterminata rientrerà nei limiti
Codice di procedura penale
Principio che limita la reformatio in peius in appello: richiamato dalla Corte per affermare che il giudice di appello non può fissare una pena base superiore a quella di primo grado quando l'imputato impugna la sentenza
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni semplici)
Sez. U, n. 12433/2009 Nocera; Sez. U, n. 40354/2013 Sciuscio; Sez. U, n. 40910/2005 Morales; varie sezioni su valutazione del silenzio e legittimazione alla querela
La Corte ha applicato principi consolidati: (i) la ricettazione può fondarsi su prova indiziaria e dolo eventuale; (ii) il silenzio dell'imputato, se confrontato con altri elementi, può integrare elemento indiziario; (iii) la nozione di soggetto legittimato a querela comprende chi detiene il bene anche senza titolo formale
Massime di principio
- La ricettazione può essere provata anche senza accertamento giudiziale del reato presupposto: la mancata giustificazione del possesso, l'occultamento e la mancata denuncia possono costituire indizi significativi della provenienza illecita
- Il comportamento processuale dell'imputato (compreso il silenzio) può essere valutato dal giudice, ma solo in concorso con altri elementi indiziari; non può da solo spostare l'onere della prova
- Ai fini della procedibilità per furto, la legittimazione a proporre querela si valuta anche sulla base della relazione di fatto con il bene (detenzione qualificata), per cui anche chi non è proprietario formale può essere persona offesa
- In appello non è consentita la reformatio in peius: il giudice di appello non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado quando la sentenza è impugnata dall'imputato; violazioni di tale principio determinano annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
- Se la Corte di appello modifica la qualificazione del reato più grave rispetto al primo grado, deve comunque rispettare il limite della pena base originaria applicata in primo grado se l'imputato ha impugnato la sentenza
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