Ordinanza n. 4090/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dall’Autorità, adottato nell’adunanza del 19 novembre 2024, con cui è stato deliberato il rigetto della domanda presentata da Pata presentata - in forma orale - di non imposizione della sanzione ai sensi dell’articolo 15-bis della legge n. 287/1990 e l’accoglimento della domanda presentata contestualmente per la riduzione della stessa, ai sensi del successivo articolo 15-ter, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all’articolo 14-quater della legge n. 287/1990; - del provvedimento dall’Autorità, prot. n. 0007992 del 28 gennaio 2026, con cui è stata deliberato il rigetto della domanda presentata da Pata volta a ottenere una riduzione della sanzione ulteriore rispetto a quella derivante dall’adesione di Pata al programma di clemenza e alla procedura di transazione, ai sensi dei punti 31 e 34 delle linee guida per la determinazione delle sanzioni antitrust dell’AGCM; - del provvedimento dall’Autorità, del 15 aprile 2026, I871 - ACCORDO SUI PREZZI TRA PRODUTTORI DI PATATINE FRITTE, solo e soltanto nella misura in cui possa essere interpretato come confermativo dei provvedimenti di cui sopra, concernenti aspetti esterni all’accertamento compiuto in merito alla violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990 e 101 del TFUE, e ferma restando la piena accettazione dell’accertamento compiuto dall’AGCM con il provvedimento in questione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti dell'AGCM relativi al rigetto della domanda di non imposizione o di ulteriore riduzione della sanzione antitrust, nell’ambito di un procedimento per accordo sui prezzi tra produttori di patatine fritte
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento dell’AGCM adottato il 19 novembre 2024, con cui era stata rigettata la domanda orale di non imposizione della sanzione ai sensi dell’art. 15-bis della legge n. 287/1990 ed era stata accolta la domanda di riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 15-ter, subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dall’art. 14-quater. Ha inoltre impugnato il provvedimento del 28 gennaio 2026, di rigetto della richiesta di un’ulteriore riduzione della sanzione rispetto a quella derivante dall’adesione al programma di clemenza e alla procedura di transazione, nonché il provvedimento del 15 aprile 2026 relativo al procedimento I871, nella misura in cui potesse essere interpretato come confermativo dei precedenti atti. La ricorrente ha sostenuto, ai fini cautelari, che l’importo della sanzione, asseritamente suscettibile di una riduzione maggiore, sarebbe tale da rischiare di pregiudicarne l’operatività sul mercato, determinando una perdita irreparabile e non recuperabile.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Il pregiudizio prospettato dalla ricorrente è stato ritenuto formulato in termini meramente probabilistici e, comunque, di natura esclusivamente patrimoniale. Secondo il Collegio, tale allegazione non dimostra, con i necessari caratteri di attualità e concretezza, la gravità e l’irreparabilità richieste per la concessione della tutela cautelare. L’istanza è stata quindi respinta per carenza del periculum in mora, senza una decisione definitiva sulla legittimità dei provvedimenti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 2 l. 287/1990
È richiamato nell’oggetto dell’impugnazione quale disposizione sostanziale relativa alla violazione antitrust accertata dall’AGCM, la cui piena accettazione da parte della ricorrente è stata espressamente fatta salva.
art. 101 TFUE
È richiamato nell’oggetto dell’impugnazione quale disposizione europea relativa alla violazione antitrust accertata dall’AGCM, senza che l’ordinanza cautelare ne esamini il merito.
art. 15-bis l. 287/1990
È indicato quale base normativa della domanda di non imposizione della sanzione, domanda rigettata dall’AGCM.
art. 15-ter l. 287/1990
È indicato quale base normativa della domanda di riduzione della sanzione, accolta dall’AGCM subordinatamente al rispetto delle condizioni previste.
art. 14-quater l. 287/1990
È richiamato per le condizioni cui era subordinato il beneficio della riduzione della sanzione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio meramente probabilistico di un pregiudizio economico non è sufficiente, di per sé, a integrare il requisito del danno grave e irreparabile: il pregiudizio deve essere dimostrato come attuale, concreto e idoneo a incidere in modo non recuperabile sulla posizione del ricorrente.
- La natura esclusivamente patrimoniale del pregiudizio costituisce elemento contrario, in assenza di ulteriori specifiche allegazioni e prove, al riconoscimento della gravità e irreparabilità necessarie per la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo.
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