Sentenza del 21/03/2024 n. 198 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
RISCOSSIONE - iscrizione di ipoteca - fondo patrimoniale - debito tributario - finalità - bisogni della famiglia - conoscenza da parte del creditore - dimostrazione - contribuente - incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione dell'ipoteca su immobili costituenti fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 c.c., sostenendo che il debito tributario fosse estraneo ai bisogni della famiglia e quindi ineseguibile sui beni vincolati; chiedeva pertanto l'annullamento della comunicazione preventiva o, in subordine, la sua riformulazione per importi diversi.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello: ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale alle condizioni dell'art. 170 c.c. e ha precisato che grava sul debitore l'onere di provare non solo la regolare costituzione e opponibilità del fondo, ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore fosse a conoscenza di questa estraneità. Il contribuente non ha fornito tali prove; pertanto l'iscrizione è stata ritenuta corretta. La Corte ha condannato il contribuente alle spese di giudizio (e ha osservato che eventuali acconti versati verranno computati dall'Agente della riscossione).
Norme richiamate
art. 170 c.c.
l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
L'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale è preclusa solo se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e il creditore era a conoscenza di tale estraneità; in mancanza di prova di entrambe le condizioni, l'esecuzione è legittima.
art. 77 DPR n. 602/1973
Norma del procedimento di riscossione coattiva che consente, tra le misure esecutive, l'iscrizione ipotecaria; la sua applicazione ai beni del fondo patrimoniale è regolata dall'art. 170 c.c.
DECRETO 10 marzo 2014, n. 55
Regole per la liquidazione delle spese di giudizio utilizzate dalla Corte per determinare le somme dovute a titolo di spese processuali.
Cass. n. 25010/2021 (giurisprudenza richiamata)
Conferma che l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo è ammessa salvo che il creditore conoscesse l'estraneità del debito ai bisogni familiari; ribadisce l'onere probatorio del debitore.
Cass. n. 3738/2015 (giurisprudenza richiamata)
Stabilisce che il criterio non è la natura giuridica dell'obbligazione ma la relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia: anche debiti tributari derivanti da attività d'impresa possono rientrare nei bisogni familiari se destinati a soddisfarli o a potenziare la capacità lavorativa, mentre non rientrano i debiti per esigenze voluttuarie o speculative.
Massime di principio
- In caso di iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore deve provare sia la costituzione opponibile del fondo sia che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità.
- Non rileva automaticamente la natura tributaria o professionale del debito: occorre valutare la relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni familiari; debiti connessi all'attività imprenditoriale possono comunque gravare sul fondo se destinati a soddisfare esigenze familiari o a potenziare la capacità lavorativa.
- Se il debitore non fornisce prova dell'estraneità del debito e della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, l'iscrizione ipotecaria sul fondo è legittima e deve essere riconosciuta.
- Per opporre efficacemente l'art. 170 c.c. è dunque necessario produrre elementi documentali chiari (es. destinazione dei pagamenti, comunicazioni al creditore che attestino la natura non familiare del debito, datazione anteriore o successiva di atti rilevanti) che dimostrino sia l'estraneità sia la conoscenza del creditore.
- Attenzione anche alle questioni formali e processuali (es. corretta intestazione degli atti di impugnazione): vizi formali possono rendere l'appello vulnerabile o addirittura inammissibile.
- Se sono stati effettuati versamenti a titolo di acconto, l'Agente della riscossione deve tenerne conto in sede di riscossione effettiva.
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