Sentenza del 21/03/2024 n. 1887 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed Esenzioni - Irpef - Rientro dei lavoratori in Italia - Permanenza all'estero per motivi di studio e lavoro di ventiquattro mesi - Cumulabilità - Incentivi fiscali - Competono - Domanda di rimborso - Termine decadenziale di quarantotto mesi - Decorrenza - Data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso di IRPEF e addizionali per l'anno 2013 (euro 40.667,13) invocando l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 238/2010 per il rientro dei lavoratori in Italia dopo almeno 24 mesi trascorsi all'estero per motivi di studio o lavoro. L'Amministrazione ha negato il rimborso sostenendo: 1) inesistenza del requisito dei 24 mesi, perché i periodi di studio e di lavoro all'estero non sarebbero cumulabili e quindi non sarebbe stato raggiunto un biennio continuativo per la stessa causale; 2) tardività dell'istanza di rimborso per decorrenza del termine decadenziale di 48 mesi dall'ultimo versamento degli acconti.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello del contribuente. Ha ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso: il termine decadenziale di 48 mesi dell'art. 38 co. 2 DPR 602/73 decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (30/09/2014) e non dalle singole date di versamento degli acconti, poiché solo con la dichiarazione l'imposta è determinata definitivamente. Sul merito, la Corte ha affermato che i periodi di studio e di lavoro all'estero sono cumulabili ai fini del raggiungimento del requisito dei 24 mesi previsto dalla legge n. 238/2010; la ratio della norma è incentivare il rientro di chi abbia maturato esperienze formative e lavorative significative all'estero, e non richiede che il biennio sia svolto per una unica causale. Conseguentemente la Corte ha dichiarato illegittimo il rifiuto tacito dell'Amministrazione e ha accolto l'istanza di rimborso; ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
legge n. 238 del 30.12.2010
La Corte interpreta la norma come compatibile con la cumulabilità dei periodi di studio e di lavoro all'estero ai fini del raggiungimento del requisito dei 24 mesi richiesti per beneficiare dell'agevolazione fiscale al rientro.
art. 38 co. 2 d.P.R. 602/73
Il dies a quo del termine decadenziale di 48 mesi per la richiesta di rimborso decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché solo in quella data l'imposta è determinata in via definitiva; i versamenti in acconto sono considerati provvisori e non fanno decorrere il termine.
Massime di principio
- I periodi all'estero svolti per motivi di studio e per motivi di lavoro possono essere cumulati per verificare il requisito del biennio previsto dalla legge n. 238/2010 per le agevolazioni IRPEF al rientro.
- Il termine decadenziale di 48 mesi per proporre istanza di rimborso decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno considerato, non dalle singole date di versamento degli acconti.
- Il contribuente che ritiene di aver diritto all'agevolazione deve conservare e produrre documentazione che provi la durata e la causa della permanenza all'estero (iscrizione a corsi/master, contratti di lavoro, certificazioni di residenza estera, ecc.).
- Un giudicato favorevole relativo a diversa annualità può essere rilevante sul carattere costitutivo del requisito (es. durata complessiva della permanenza all'estero), ma l'autonomia dei periodi di imposta resta principio di base: tuttavia la Corte può prendere in considerazione le statuizioni già acquisite se coerenti.
- In assenza di una specifica esclusione normativa, l'interpretazione favorevole al contribuente (cumulabilità delle diverse esperienze estere) è sostenibile per ragioni di ratio legis e di tutela del diritto al rimborso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mar 2024Sentenza del 21/03/2024 n. 7535 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 mar 2024Sentenza del 21/03/2024 n. 7547 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 mar 2024Sentenza del 21/03/2024 n. 7561 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 mar 2024Sentenza del 21/03/2024 n. 7647 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 mar 2024Sentenza del 21/03/2024 n. 7657 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 mar 2024Sentenza del 21/03/2024 n. 7665 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →