Cassazione Penale, Ordinanza n. 35158/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 17 novembre 2025 della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese del 5 giugno 2023, resa all’esito di giudizio abbreviato. Entrambi erano stati dichiarati colpevoli, in concorso, di furto tentato di gasolio; uno dei due era stato inoltre condannato per evasione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Il Tribunale aveva riconosciuto a entrambi le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, escluso la recidiva per l’imputato responsabile anche degli altri reati e inflitto pene rispettivamente di quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa, con sospensione condizionale e non menzione, e di sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa. Quest’ultimo importo è riportato nel testo della sentenza come «euro 40.0» e qui è reso secondo la lettura presumibile della notazione. Il primo ricorrente ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che fossero stati sopravvalutati un precedente penale e l’organizzazione dell’azione, senza adeguata considerazione del modesto valore dei beni e dell’assenza di abitualità; ha inoltre censurato la pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata ai sensi dell’art. 133 c.p. Il secondo ricorrente ha contestato la motivazione sulla propria responsabilità per il furto tentato, denunciando una lettura non corretta delle prove; ha censurato la pena complessiva per difetto di adeguata valutazione dei criteri dell’art. 133 c.p. e l’aumento per la continuazione, lamentando la mancata esplicitazione delle ragioni dell’incremento ex art. 81 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo del secondo imputato sulla responsabilità per il furto tentato: la doglianza era generica, non si confrontava con la motivazione conforme delle sentenze di merito, non indicava travisamenti decisivi e sollecitava una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo del primo imputato sulla particolare tenuità, rilevando che la Corte d’appello aveva escluso la causa di non punibilità con motivazione non manifestamente illogica, considerando la gravità del fatto, le modalità organizzate dell’azione e un precedente per furto commesso appena un anno prima. Ha dichiarato inammissibili le censure sulle pene: le sanzioni erano inferiori alla media edittale e prossime al minimo, e i giudici di merito avevano richiamato i criteri dell’art. 133 c.p. e motivato la congruità in rapporto ai fatti e alla personalità degli imputati. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sull’aumento per continuazione: l’incremento, pari a un mese di reclusione, era contenuto e motivato con riferimento al numero dei reati, alla loro offensività e alla personalità dell’imputato, senza indici di un surrettizio cumulo materiale. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero per assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Il giudizio espresso è coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui, ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta della fattispecie concreta, comprensiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
art. 133 c.p.
La Corte di appello ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e ha reputato congrue pene prossime al minimo edittale, calibrate sulla gravità dei fatti, sulla concreta offensività delle condotte, sulla personalità degli imputati e, per D'Agostino, sulla pluralità dei reati unificati dal vincolo della continuazione.
La determinazione della pena può essere motivata richiamando i criteri dell’art. 133 c.p. e collegandoli alla gravità e offensività dei fatti, alla personalità dell’imputato e, in caso di continuazione, alla pluralità dei reati.
art. 81 c.p.
Quanto all'aumento per la continuazione, la Corte territoriale ha fatto riferimento al numero dei reati, alla loro intrinseca offensività e alla negativa personalità del prevenuto, così offrendo una giustificazione sufficiente e non contraddittoria.
L’aumento per la continuazione è adeguatamente motivato quando la decisione ne collega l’entità a elementi concreti quali il numero dei reati, la loro offensività e la personalità dell’imputato; il grado di specificità della motivazione è proporzionato all’entità dell’incremento e alla complessità del caso.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorrono ragioni di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto deve essere valutata considerando congiuntamente le caratteristiche concrete della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo; possono rilevare, in senso contrario, la gravità intrinseca e le modalità organizzate dell’azione, nonché un precedente pertinente e recente.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito probatorio mediante censure generiche che non si confrontino con la motivazione della decisione impugnata e non individuino specifici travisamenti decisivi.
- La pena prossima al minimo edittale, quando sia ancorata ai criteri dell’art. 133 c.p. e agli elementi concreti del caso, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione deducibile; il giudice di merito dispone di un potere discrezionale nella determinazione della pena.
- Per l’aumento di pena in continuazione, la motivazione deve consentire di verificare la proporzionalità dell’incremento; il dettaglio giustificativo richiesto è commisurato all’entità dell’aumento e alla complessità del caso.
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