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Sentenza

Sentenza n. 596/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 173/2025, pubblicata in data 18 settembre 2025, pronunciata dal Tribunale di Ascili Piceno, Sezione Lavoro, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso;

Giustizia amministrativa202600145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'amministrazione alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata e munita di attestazione del passaggio in giudicato. L'amministrazione non aveva eseguito il titolo né opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, ove occorra, delle strutture amministrative competenti. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Previsione legislativa del beneficio del bonus carta docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Base per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale norma di coordinamento con le disposizioni del codice di procedura civile, anche ai fini della distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diretto a conseguire il pagamento di somme dovute in base a una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • Quando un giudicato del giudice ordinario riconosce una posizione creditoria nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non vi dà esecuzione, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice può essere fronteggiata mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta, attivabile dal creditore con apposita istanza e munito dei poteri necessari per adottare gli atti contabili e organizzativi occorrenti all'esecuzione.
  • L'amministrazione che, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, non abbia eseguito il giudicato è tenuta alle spese del relativo giudizio, anche qualora si costituisca solo formalmente e non contesti la fondatezza della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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