Cassazione Civile, Ordinanza n. 22922/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e dei suoi soci per maggiori redditi d’impresa riferiti agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’ufficio aveva rideterminato in via analitico-induttiva il reddito, facendo leva su studio di settore, antieconomicità della gestione, salario figurativo del dipendente più qualificato, anomalie finanziarie e incongruenze tra apporti dei soci e redditi dichiarati. La CTR aveva rigettato l’appello dei contribuenti. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 2729 c.c. per uso improprio delle presunzioni e mancata valutazione critica degli indizi; 3) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 per la gestione dell’anno 2007, in cui la società si era trasformata da società di persone a società di capitali, con contestazione della necessità di distinti accertamenti e del corretto perimetro temporale; 4) violazione dell’art. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. 917/1986 e degli artt. 3 e 53 Cost. per omessa deduzione dei costi extracontabili asseritamente correlati ai maggiori ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, osservando che la sentenza impugnata aveva esaminato le censure e ricostruito l’iter logico della decisione. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulle presunzioni perché diretta in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito; inoltre ha ritenuto che gli indizi valorizzati dal giudice di merito fossero dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla trasformazione societaria per difetto di interesse e di specificità, rilevando inoltre che la questione del bilancio infrannuale non era adeguatamente dedotta. Infine ha respinto la censura sui costi extracontabili, osservando che l’accertamento era analitico-induttivo e che, in tale ambito, i costi deducibili devono essere provati dal contribuente con elementi certi e precisi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; è nulla se totalmente carente dell’illustrazione delle critiche mosse in appello e delle ragioni della decisione, ma non quando la motivazione consenta di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il vizio di motivazione apparente è denunciabile come nullità della sentenza solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 2729 cod. civ.
La violazione della norma sulle presunzioni è configurabile solo se il giudice di merito fonda la decisione su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si chiede una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Legittima l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa in presenza di elementi che rendano inattendibile la contabilità o evidenzino antieconomicità e incongruenze della gestione.
art. 170, comma 2, t.u.i.r.
In caso di trasformazione societaria omogenea, occorre determinare separatamente il reddito dei periodi anteriori e successivi alla trasformazione mediante bilanci infrannuali.
art. 83 t.u.i.r.
Il reddito d’impresa si determina sulla base del bilancio e del conto economico, secondo le regole del testo unico delle imposte sui redditi.
art. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi
Nel reddito d’impresa i costi extracontabili sono deducibili solo se il contribuente li allega e prova con elementi certi e precisi.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione al trattamento fiscale dei costi e dei maggiori ricavi, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma decisiva.
art. 53 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla capacità contributiva; la Corte ha escluso che vi fosse violazione, ritenendo corretta la ricostruzione analitico-induttiva del reddito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo la disciplina delle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione è viziata solo quando sia radicalmente mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile in cassazione la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- L’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa è legittimo quando l’ufficio individui elementi di antieconomicità o incongruenze gestionali idonei a fondare una ricostruzione presuntiva dei ricavi.
- In presenza di accertamento analitico-induttivo, il contribuente che voglia dedurre costi extracontabili deve allegarli e provarli con elementi certi e precisi; non è sufficiente invocarne in astratto l’esistenza.
- La trasformazione societaria nel corso dell’esercizio impone, ai fini fiscali, la distinta determinazione del reddito dei periodi ante e post trasformazione mediante bilanci infrannuali, ma la censura in cassazione richiede specifica allegazione del pregiudizio derivante dall’errore denunciato.
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