Sentenza n. 71/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 3735/2023 del Tribunale Civile di Milano, sez. Lavoro e Previdenza, resa in esito al giudizio iscritto sub R.G.L. n. 7863/2023, pubblicata in data 09.11.2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Milano che aveva riconosciuto somme a titolo di carta docente e spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 500,00 per ciascun anno scolastico dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre euro 1.000,00 per spese legali distratte in favore dei difensori antistatari. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione, ma il pagamento non era stato eseguito. Sono state chieste l'esecuzione integrale del giudicato, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Non è stata riconosciuta la penalità di mora richiesta. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi centoventi giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha escluso la debenza delle somme richieste a tale titolo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Attribuisce alle amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
I conteggi di capitale e interessi devono essere verificati secondo il titolo giudiziale e i parametri legali relativi a misura e decorrenza degli interessi.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della disciplina delle spese processuali e del rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato ha natura esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto già riconosciuto, senza rideterminarne autonomamente il contenuto sostanziale.
- Quando il titolo giudiziale impone a un'amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, l'azione di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'accoglimento dell'azione di ottemperanza può comportare l'assegnazione all'amministrazione di un termine per adempiere e la contestuale nomina di un commissario ad acta, destinato a operare soltanto in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine.
- I conteggi predisposti dal creditore non vincolano l'amministrazione in sede di esecuzione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere definitivamente verificati alla luce del titolo giudiziale e delle disposizioni di legge applicabili.
- In sede di ottemperanza possono essere ordinate anche le somme accessorie maturate successivamente, purché siano legittimamente richieste e trovino titolo nella pronuncia da eseguire o nella legge.
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