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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32861/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gramiccioli ha chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale relativamente a una pena complessiva di 1 anno 8 mesi e 18 giorni (cumulo 17/06/2020) per reati commessi fino al 2016 (tra cui detenzione di stupefacenti, furto con strappo, rapina). Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo negativa la personalità del condannato sulla base dei precedenti penali e valutando la documentazione sull'attività lavorativa come confusa e ambigua; ha però concesso la detenzione domiciliare. Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione e errata applicazione dell'art. 47 Ord. pen., carenza e contraddittorietà della motivazione, e che la documentazione prodotta dimostra stabile occupazione, legami familiari e concreta possibilità di reinserimento. La Corte ha esaminato se il Tribunale avesse compiuto una prognosi ampia e basata su dati certi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia dato un peso eccessivo e preclusivo alla mancanza di un'attività lavorativa a tempo indeterminato e abbia travisato la documentazione produttiva, senza effettuare una prognosi completa sull'utilità dell'affidamento in prova. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento Penitenziario

    La norma impone di valutare l'affidamento in prova in base alla prospettiva di reinserimento sociale del condannato; l'attività lavorativa è un elemento rilevante ma non un requisito inderogabile.

  • Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 (Fusillo)

    Conferma che l'attività lavorativa non è requisito imprescindibile per l'accesso all'affidamento ed è solo uno degli elementi del giudizio prognostico.

  • Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014 (Zomorroud)

    Ribadisce che la mancanza di lavoro non esclude automaticamente l'affidamento in prova.

  • Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009 (Gennari)

    Sottolinea che la valutazione per l'affidamento deve considerare più fattori e non limitarsi alla posizione lavorativa.

  • Sez. 1, n. 1092 del 01/03/1991 (Mazzesi)

    Accerta che l'attività lavorativa può essere sostituita da attività socialmente utili o volontariato quando il lavoro non sia possibile per ragioni oggettive.

  • Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013 (E. A.)

    Conferma la rilevanza di soluzioni alternative al lavoro per valutare la misura dell'affidamento.

  • Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018 (S.)

    Indica che la prognosi deve tener conto della condotta successiva al reato, del ripudio delle condotte devianti e dell'attaccamento al contesto familiare.

  • Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019

    Specificazione che per l'affidamento rilevano l'assenza di nuove denunzie, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e la prospettiva di risocializzazione.

Massime di principio

  • Per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve compiere una prognosi ampia e globale incentrata sulla concreta possibilità di reinserimento sociale, non limitata alla tipologia dei reati o ai precedenti penali.
  • La presenza di un'attività lavorativa è un elemento rilevante ma non indispensabile; la sua mancanza non può essere valutata automaticamente come ostativa se sussistono altri segni di positiva evoluzione (assenza di nuovi reati, legami familiari, comportamento post-reato).
  • La documentazione probatoria prodotta dalla difesa, anche se presentata in fase prossima all'udienza, deve essere valutata nel merito e non respinta per mera tardività quando sia conforme alle regole procedurali e contenga elementi oggettivi rilevanti (contratto, inquadramento, retribuzione, mansioni).
  • Il giudice non può rigettare la richiesta di misura alternativa basandosi su valutazioni apodittiche o su travisamento dei fatti: serve motivazione chiara e fondamento su dati fattuali concreti.
  • In caso di motivazione carente o di errata applicazione dei principi di diritto relativi alla prognosi di recidiva, è possibile l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame da parte dell'organo di merito.

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