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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23725/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società promissaria venditrice di un immobile aveva stipulato con una società poi assoggettata a liquidazione giudiziale un contratto preliminare di vendita, con immissione immediata della promissaria acquirente nel godimento del bene. Dopo lo scioglimento del contratto da parte della curatela ai sensi dell'art. 172 CCII, la venditrice chiedeva l'ammissione al passivo, in via privilegiata per alcuni tributi relativi all'immobile (IMU, TARI, TASI), in chirografo per un'indennità di occupazione e in prededuzione per l'ulteriore indennità maturata dopo la procedura, chiedendo anche la compensazione con somme già versate dalla controparte a titolo di caparra e acconti prezzo. Il giudice delegato ammetteva solo parzialmente il credito TARI e compensava con il controcredito restitutorio della procedura; il tribunale rigettava l'opposizione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 1591 c.c. e dell'art. 172, comma 4, CCII, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente escluso il credito per indennità di occupazione dopo la comunicazione di scioglimento e fino all'effettivo rilascio del bene; (2) erronea applicazione dell'esonero dal risarcimento del danno previsto dall'art. 172, comma 4, CCII anche nel caso di mancata restituzione dell'immobile; (3) omesso esame del fatto decisivo dell'occupazione da parte di terzi dell'immobile dopo la comunicazione di scioglimento; (4) violazione dell'art. 207 CCII per avere considerato inammissibile, come novum, la produzione in opposizione dei conteggi IMU; (5) violazione della disciplina sulla TARI, per aver escluso sanzioni e interessi imputando erroneamente alla proprietaria l'obbligo di variazione dell'intestazione della partita, anziché alla detentrice dell'immobile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi primo, secondo e terzo nella parte concernente l'indennità di occupazione, chiarendo che lo scioglimento del contratto ex art. 172 CCII esclude conseguenze risarcitorie per l'atto legittimo della procedura, ma non elimina il diritto del contraente al credito derivante dalla protrazione del godimento sine titulo dell'immobile dopo la comunicazione di scioglimento e fino al rilascio effettivo. Ha inoltre accolto il quarto motivo, affermando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 207 CCII il creditore può indicare nuovi mezzi di prova e documenti, sicché il conteggio IMU non poteva essere qualificato come inammissibile novum. Ha accolto anche il quinto motivo, precisando che, in materia TARI, l'obbligo di denuncia di occupazione o detenzione incombe su chi occupa o detiene i locali, non sul proprietario, con conseguente erroneità dell'imputazione di sanzioni e interessi alla società proprietaria. Il decreto del Tribunale di Pistoia è stato quindi cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 4, CCII

    "il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno"

    Lo scioglimento del contratto da parte del curatore non comporta responsabilità risarcitoria per l'atto in sé, ma non esclude il credito per le conseguenze ulteriori e dirette della protrazione del godimento del bene dopo la comunicazione di scioglimento e fino al rilascio.

  • art. 1591 c.c.

    È richiamato come base della domanda di indennità di occupazione per la detenzione del bene oltre il venir meno del titolo.

  • art. 207 CCII

    "il creditore può indicare nel ricorso i mezzi di prova e i documenti del quale egli intende avvalersi"

    L'opposizione allo stato passivo non è un giudizio di appello; il ricorrente può produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, sicché il documento depositato in opposizione non è inammissibile come novum.

  • art. 206 CCII

    È richiamato nel contesto del giudizio di opposizione allo stato passivo e della possibilità di avvalersi di documenti e nuovi mezzi di prova.

  • art. 641 L. 147/2013

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina applicabile alla TARI e degli obblighi connessi alla detenzione dell'immobile.

  • art. 642 d.lgs. 147/2013

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo relativo alla TARI.

  • art. 70, comma 1, d.lgs. 507/1993

    Il tributo sui rifiuti è dovuto da chi occupa o detiene i locali, e su costoro grava l'obbligo di denunciare l'inizio dell'occupazione o detenzione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 507/1993

    In combinazione con l'art. 70, conferma che il soggetto passivo e l'obbligato alla denuncia è chi occupa o detiene l'immobile, non il proprietario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma di legittimità invocata per le censure di violazione di legge sui diversi capi del decreto impugnato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per la censura di omesso esame del fatto decisivo relativo all'occupazione dell'immobile da parte di terzi.

Massime di principio

  • Nell'ipotesi di scioglimento del contratto da parte del curatore ex art. 172 CCII, l'esclusione del risarcimento del danno riguarda l'effetto legittimo dello scioglimento, ma non preclude il credito del contraente per la protrazione dell'occupazione sine titulo del bene oltre la comunicazione di scioglimento e fino alla restituzione effettiva.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, il procedimento non è un appello: il creditore può indicare nel ricorso nuovi mezzi di prova e documenti, che non sono per ciò solo inammissibili come novum.
  • In materia di TARI, il soggetto obbligato al tributo e alla denuncia di occupazione o detenzione dell'immobile è chi occupa o detiene i locali; non può essere imputata al proprietario la mancata variazione dell'intestazione se l'immobile è detenuto da altri.
  • Quando il giudice delegato abbia già riconosciuto in astratto il diritto a un'indennità ma non ne abbia potuto determinare l'ammontare, il giudice dell'opposizione deve esaminare la prova offerta per la quantificazione, senza arrestarsi a un rilievo meramente formale sul preteso novum documentale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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