Cassazione Penale, Ordinanza n. 04793/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, essendo stata ritenuta immune dai vizi denunciati la motivazione sulla sussistenza del dolo fraudolento nella condotta di emissione dell'assegno su conto estinto per sottrarsi al pagamento del prezzo di quattro telefoni cellulari.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, deduceva un unico motivo di vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per truffa. La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato, fondandosi su un supposto errore nella denominazione della società riconducibile al ricorrente, e denunciava l'illogicità della motivazione. La Corte di cassazione rileva però che la censura non si confronta con il nucleo della motivazione di merito, centrato sul fatto che l'imputato aveva consegnato alla persona offesa un assegno tratto su un conto ormai estinto, intestato a un'impresa poi cancellata, per eludere il pagamento del corrispettivo di quattro dispositivi cellulari. Evidenzia inoltre che il comportamento successivo dell'imputato era incompatibile con qualunque intento riparatorio.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La condotta consistente nel rilasciare un assegno tratto su un conto estinto, per evitare il pagamento del corrispettivo, è valorizzata come comportamento tipicamente fraudolento idoneo a integrare il reato di truffa, con rilevanza dell'elemento soggettivo doloso.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логico; non consente una nuova valutazione delle acquisizioni processuali o della loro rispondenza al compendio probatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a una lettura alternativa dei fatti.
- Nel giudizio di cassazione il sindacato sulla motivazione è confinato alla verifica della presenza di un percorso argomentativo logicamente sostenibile, senza possibilità di rivalutare il merito o le acquisizioni probatorie.
- La consegna di un mezzo di pagamento tratto su un conto ormai estinto, in un contesto di cessione di beni, può costituire indice univoco di condotta fraudolenta e sorreggere il giudizio sull'elemento soggettivo della truffa.
- La condotta successiva dell'agente, se incompatibile con qualsiasi iniziativa riparatoria, può essere valorizzata come conferma dell'intento fraudolento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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