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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 777/2025, emessa dal T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, nel giudizio n. 2024/2024 R.G.

Giustizia amministrativa202501172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 777/2025, relativa all’annullamento degli atti di gara e al riconoscimento del diritto al subentro, previa verifica dei requisiti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 777/2025 del TAR Calabria, che aveva annullato gli atti impugnati, previsto l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e riconosciuto il diritto della ricorrente al subentro, previa verifica del possesso dei requisiti. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di censura. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, benché ritualmente intimata, non si è costituita; anche la controinteressata non si è costituita.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito il ricorso per ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, onerando l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione sullo stato del procedimento volto a dare esecuzione alla sentenza n. 777/2025. Ha quindi fissato la prosecuzione della trattazione in camera di consiglio per il 25 marzo 2026 e disposto la comunicazione dell’ordinanza da parte della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la disposizione degli incombenti istruttori nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando non siano sufficienti gli elementi disponibili per verificare lo stato di esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione di depositare una relazione documentata sull’attività svolta e sul procedimento pendente, fissando una successiva camera di consiglio.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione ritualmente intimata non impedisce al giudice dell’ottemperanza di acquisire d’ufficio informazioni essenziali sull’esecuzione del giudicato mediante un ordine istruttorio rivolto alla stessa amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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