Cassazione Civile, Ordinanza n. 10818/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di una porzione di immobile di proprietà della società ricorrente, stipulato con l'azienda sanitaria locale per dodici anni. La locatrice ha sostenuto che la conduttrice avesse pagato i canoni in ritardo, parzialmente o non li avesse pagati affatto, e che tale inadempimento avesse causato, in via diretta e immediata, la sua impossibilità di far fronte alle rate di un mutuo ipotecario acceso anni prima per acquistare e ristrutturare l'immobile. Ha quindi chiesto il risarcimento degli interessi moratori pagati alla banca per il ritardo nel pagamento del mutuo, la manleva per eventuali ulteriori pretese della banca, nonché il ristoro dei danni connessi alla risoluzione anticipata del mutuo e ai maggiori oneri sostenuti nelle procedure esecutive avviate da altri creditori. In appello, la società ha censurato la decisione di merito sul nesso causale tra i ritardi della conduttrice e i danni lamentati, sostenendo che il giudice avesse trascurato fatti decisivi e avesse errato nel valutare la domanda di manleva come indeterminata anziché come domanda generica per il futuro. La resistente ha eccepito l'insussistenza del nesso causale e la non risarcibilità dei pregiudizi dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il terzo motivo era rivolto solo contro una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, mentre un'altra ratio, da sola sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda risarcitoria, non era stata validamente censurata. Ha inoltre osservato che l'intero motivo era comunque infondato, perché in appello era devoluta l'intera domanda di risarcimento e, una volta dedotto il nesso causale, il giudice di merito doveva necessariamente valutare anche l'esistenza e la quantificazione del danno. Quanto al principio di non contestazione, la Corte ha chiarito che la contestazione della carenza di nesso causale non implica riconoscimento del danno e che la non contestazione opera sui fatti, non sulle mere qualificazioni giuridiche. Il quarto motivo, relativo alla domanda di manleva, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con i criteri di sindacato dell'interpretazione della domanda giudiziale. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
ricorso ex art. 447-bis c.p.c.
è stato il rito utilizzato per introdurre la domanda in materia locatizia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato per denunciare nullità processuali e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato richiamato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi, nei limiti oggi consentiti.
art. 112 c.p.c.
è invocato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 342 c.p.c.
è invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla delimitazione del devolutum in appello.
art. 1223 c.c.
la Corte richiama il criterio del danno conseguenza e della necessaria relazione di causalità immediata e diretta tra inadempimento e pregiudizio risarcibile.
art. 1225 c.c.
viene richiamato per la prevedibilità del danno ai fini del risarcimento, profilo ritenuto insussistente nei gradi di merito.
art. 278 c.p.c.
è stato invocato con riferimento alla pretesa qualificazione della domanda come condanna generica di manleva.
art. 366, n. 6, c.p.c.
la Corte lo richiama per censurare il difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso, in particolare sulla prova delle allegazioni e sul contenuto della domanda originaria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono censurate tutte le rationes, poiché la mancata impugnazione di una di esse rende comunque definitiva la decisione.
- La deduzione del nesso causale tra inadempimento e danno non esonera la parte dall'allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto e la sua riconducibilità al fatto dedotto come fonte di responsabilità.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non può essere desunto dalla mera contestazione del nesso causale o della responsabilità in radice.
- La qualificazione della domanda giudiziale e la sua interpretazione spettano al giudice di merito; in cassazione la relativa censura è ammissibile solo se si deduce specificamente un vizio di nullità processuale, un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti o un omesso esame di un fatto decisivo.
- In presenza di una domanda risarcitoria fondata su danno mediato o indiretto, il giudice di merito deve comunque verificare non solo l'an del nesso causale, ma anche l'esistenza del danno e la sua effettiva configurabilità secondo i criteri degli artt. 1223 e 1225 c.c.
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