Cassazione Civile, Ordinanza n. 20658/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Le ricorrenti chiedevano il pagamento, da parte della struttura ospedaliera, degli emolumenti previsti per i medici anche ai laureati non medici, in relazione all’attività professionale svolta presso le c.d. "camere a pagamento", sostenendo che tale diritto, già riconosciuto per il periodo anteriore al 1995, dovesse estendersi anche al periodo successivo, dall’1 gennaio 1996 al 31 agosto 2009. La Corte d’appello aveva invece escluso che il giudicato formatosi nel precedente contenzioso potesse coprire il nuovo periodo, ritenendo, sulla base della prova testimoniale, che nel nuovo assetto organizzativo dell’ospedale le camere a pagamento non fossero più previste. Nel ricorso per cassazione venivano dedotte: 1) la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale negato l’effetto preclusivo del giudicato in un rapporto di durata; 2) la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo un contrasto tra la decisione e le difese dell’ospedale, poiché dalle buste paga e dall’accordo del 1988 si sarebbe dovuto desumere che il compenso era ancora riferito alle prestazioni nelle camere a pagamento anche nel periodo controverso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il precedente giudicato aveva accertato solo l’esistenza, fino al dicembre 1995, di camere singole idonee allo svolgimento di attività libero-professionale, mentre per il periodo successivo mancava la prova della permanenza di tale assetto; si trattava quindi di un accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la censura, pur formalmente prospettata come error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, in particolare delle testimonianze e delle buste paga, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. La sentenza ha quindi confermato il rigetto delle domande delle lavoratrici e ha condannato le ricorrenti alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esplica effetto preclusivo nei limiti dell’accertamento compiuto; non si estende automaticamente a periodi successivi quando il titolo dipenda da una situazione di fatto non dimostrata nel nuovo periodo.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione o di decisione in contrasto con le difese avversarie non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 366 c.p.c.
Il ricorrente deve riprodurre o comunque indicare in modo adeguato gli atti e gli scritti difensivi su cui fonda la censura; la loro omissione è rilevante in cassazione.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Non è ammissibile un ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’efficacia del giudicato nei rapporti di durata copre solo gli elementi di fatto e di diritto effettivamente accertati nel precedente giudizio; per i periodi successivi occorre verificare se permangano le stesse condizioni fattuali che giustificavano il diritto.
- Quando il diritto azionato dipende dalla persistente esistenza di una determinata situazione organizzativa o materiale, il precedente accertamento giudiziale non esonera la parte dall’onere di provare che tale situazione sia rimasta immutata nel periodo successivo.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge o di vizio processuale in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- La censura ex art. 112 c.p.c. è infondata se, in concreto, mira solo a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
- Il ricorrente che deduca vizi fondati su atti processuali deve riprodurre in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti, altrimenti la censura può risultare inammissibile o infondata.
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