Cassazione Civile, Ordinanza n. 20712/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce dei principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato alla società un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati fondato su ruoli relativi a IVA, IRPEG e IRAP, oltre sanzioni e interessi, iscritti a seguito di cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2006. La contribuente aveva impugnato sia il preavviso sia le cartelle. In appello la CTR aveva ritenuto invalide le notifiche delle cartelle per mancanza della prova della regolare notifica, osservando che non risultava l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa al destinatario assente e, quindi, aveva dichiarato nulle le notifiche e gli atti conseguenti, incluso il preavviso di fermo. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha censurato la decisione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 145 c.p.c., 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che non era necessaria la raccomandata informativa né il relativo avviso di ricevimento perché le cartelle erano state consegnate a soggetti addetti alla ricezione presso la sede della società; 2) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 con riferimento a una specifica cartella, per le stesse ragioni; 3) violazione degli artt. 145, comma 3, e 140 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR dichiarato nulla una notifica che sarebbe stata correttamente eseguita presso la residenza del legale rappresentante dopo aver accertato l'inesistenza della sede sociale all'indirizzo risultante; 4) e 5) violazione delle norme sulle spese di lite, per non avere la CTR compensato le spese del primo grado e per averla condannata alle spese del secondo grado. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, affermando che, quando la notificazione alla persona giuridica avviene a mani di soggetti presenti nella sede o del legale rappresentante, non era necessaria la raccomandata informativa né il deposito dell'avviso di ricevimento, e che la notifica poteva ritenersi valida secondo le modalità indicate; ciò ha assorbito i motivi sulle spese.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
Richiamato per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore: la sopravvenuta estinzione dell'agente della riscossione e il subentro dell'ente successore non fanno venir meno lo ius postulandi del procuratore già costituito fino alla sua sostituzione formale.
art. 145 c.p.c.
Per la notifica alle persone giuridiche è sufficiente la consegna presso la sede a persona addetta alla ricezione o, in alternativa, la notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente nei modi ordinari; la presenza di un consegnatario nei locali della sede fa presumere la sua legittimazione a ricevere l'atto, salvo prova contraria della società.
art. 140 c.p.c.
Richiamato solo come parametro denunciato dal ricorrente in relazione alla notifica presso la residenza del legale rappresentante dopo l'asserita inesistenza della sede sociale.
art. 149 c.p.c.
Ritenuta astrattamente possibile, in assenza di divieto, la notifica all'amministratore tramite servizio postale.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata dai motivi per contestare la valutazione della CTR sulla validità delle notifiche delle cartelle di pagamento.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma 1, lett. b-bis; comma 1, lett. c
Richiamato per la disciplina della notificazione degli atti tributari; la Corte afferma che tale disciplina non impone, nel caso concreto, la raccomandata informativa né l'avviso di ricevimento quando la notifica è avvenuta nelle mani di soggetti idonei a ricevere l'atto o del legale rappresentante.
art. 7, comma 6, L. 20 novembre 1982, n. 890
La spedizione della raccomandata informativa è richiesta solo nelle ipotesi previste dalla norma; la Corte esclude che fosse necessaria nel caso di specie e precisa che, comunque, non era indispensabile l'avviso di ricevimento della raccomandata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di specificità del ricorso, con riferimento alla trascrizione delle notifiche considerate ai fini del motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato nel contesto della memoria depositata in camera di consiglio e della sua inammissibilità conseguente alla mancata costituzione formale del successore dell'agente della riscossione.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nei motivi sulle spese di lite, poi assorbiti.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulle spese di lite, poi assorbiti.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulle spese di lite, poi assorbiti.
Massime di principio
- Nella notificazione di atti a una persona giuridica, la consegna presso la sede a una persona presente nei locali è valida quando tale soggetto sia presumibilmente addetto alla ricezione degli atti; per vincere tale presunzione la società deve provare che il consegnatario non era né dipendente né incaricato della ricezione.
- La notifica alla persona giuridica può essere eseguita alternativamente presso la sede oppure direttamente alla persona fisica che la rappresenta, se l'atto reca i dati necessari per la sua individuazione, secondo le modalità previste dagli artt. 138, 139, 141 e, ove compatibile, 149 c.p.c.
- La raccomandata informativa e il relativo avviso di ricevimento non sono necessari quando la notificazione dell'atto tributario è stata eseguita a mani di soggetti idonei a riceverlo presso la sede della persona giuridica o al legale rappresentante; tali adempimenti sono richiesti solo nei casi specificamente previsti dalla disciplina della notificazione a mezzo posta.
- Quando il ricorso per cassazione censura correttamente la ratio decidendi sulla validità della notifica, l'accoglimento dei motivi principali comporta l'assorbimento delle doglianze sulle spese di lite, che restano rimesse al giudice di rinvio.
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