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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27230/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva depositato ricorso per la dichiarazione del proprio stato di insolvenza ai sensi dell'art. 195, comma 1, legge fall., davanti al Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo rilevante il trasferimento della sede sociale avvenuto nell'anno anteriore. La società ha quindi proposto regolamento di competenza chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Roma. La questione centrale riguardava l'applicazione della regola sulla competenza territoriale in materia fallimentare in presenza di plurimi trasferimenti di sede effettuati nell'anno anteriore all'istanza, e se dovesse rilevare l'ultima sede prima dell'istanza oppure la sede originaria anteriore al primo trasferimento infrannuale.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Roma. Ha ritenuto che, in caso di plurimi trasferimenti della sede sociale avvenuti nell'anno anteriore all'istanza di insolvenza, debbano essere sterilizzati tutti gli spostamenti infrannuali, con conseguente radicamento della competenza nel tribunale del luogo della sede originaria anteriore al primo trasferimento. Non occorre, in tale ipotesi, verificare l'effettività della nuova sede legale. Il processo dovrà essere riassunto davanti al Tribunale di Roma nel termine di legge.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 1, legge fall.

    la disposizione sull'accertamento dello stato di insolvenza si applica con criterio territoriale analogo a quello fallimentare; in presenza di trasferimenti di sede nell'anno anteriore, il criterio non consente di radicare la competenza nell'ultima sede trasferita

  • art. 9, comma 2, legge fall.

    il trasferimento della sede sociale nell'anno anteriore alla domanda è irrilevante ai fini della competenza; in caso di più trasferimenti infrannuali, devono essere neutralizzati tutti gli spostamenti per evitare forum shopping

Massime di principio

  • In materia fallimentare e di accertamento dello stato di insolvenza, la competenza territoriale appartiene inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sede effettiva, normalmente presumibile coincidente con la sede legale, salvo prova contraria.
  • Il trasferimento della sede sociale compiuto nell'anno anteriore alla domanda di fallimento o di insolvenza è irrilevante ai fini della competenza territoriale, che resta radicata nel tribunale del luogo della sede originaria.
  • Se nell'anno anteriore alla domanda vi sono stati plurimi trasferimenti di sede, devono essere sterilizzati tutti gli spostamenti infrannuali, così da impedire manovre di forum shopping e da mantenere ferma la competenza nel tribunale del luogo della sede anteriore al primo trasferimento.
  • L'accertamento dell'effettività della nuova sede non è necessario quando opera la regola di irrilevanza dei trasferimenti infrannuali della sede sociale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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