Ordinanza n. 450/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento 23 giugno 2026 prot. 9741, con il quale il Comune di Castrignano del Capo ha disposto l’improcedibilità dell'istanza di Permesso di Costruire presentata dalla Società ricorrente per strutture precarie ed amovibili all’interno del porto turistico marina di leuca indispensabili per il funzionamento del porto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibile l’istanza di permesso di costruire per strutture precarie e amovibili funzionali al porto turistico
Esito
Favorevole al ricorrente (società concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento del 23 giugno 2026 con cui il Comune ha dichiarato improcedibile l’istanza di permesso di costruire presentata il 17 giugno 2026 per il posizionamento di strutture precarie e amovibili necessarie a garantire l’utilizzabilità dell’area portuale nelle more del completamento di lavori previsti dal rapporto concessorio. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità dell’improcedibilità e ha chiesto la sospensione dell’atto. Il Comune ha depositato una successiva comunicazione del 2 luglio 2026, sostenendo da un lato la legittimità delle opere e, dall’altro, la necessità di una sanatoria con accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché qualificando il provvedimento impugnato come comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento comunale. Ha ravvisato il periculum in mora nella necessità delle opere per assicurare i servizi minimi e la fruizione del porto nelle more dei lavori. Ha ritenuto sussistente anche il fumus boni iuris, osservando che la natura precaria delle opere era già stata accertata dalla sentenza del TAR n. 937/2026 e che i rilievi comunali sulla necessità della sanatoria, trattandosi di opere già presenti, sembravano non considerare che la loro realizzazione era avvenuta sulla base di una precedente CILA, i cui effetti erano stati confermati dall’annullamento del provvedimento comunale inibitorio disposto dalla medesima sentenza. L’interesse cautelare è stato ritenuto persistente perché la comunicazione del 2 luglio 2026 presentava contenuto, natura ed effetti prima facie perplessi e non chiaramente intellegibili e non consentiva di ritenere con certezza superati gli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato. La decisione è stata adottata nei limiti della sommaria cognizione cautelare, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro oltre accessori; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 10 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il riferimento processuale per la decisione sull’istanza di sospensione.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base per il precedente decreto cautelare monocratico n. 369 del 3 luglio 2026, con cui era stata accolta l’istanza urgente della ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato dal Comune per qualificare il provvedimento impugnato come comunicazione dei motivi ostativi; il TAR ha rilevato l’incertezza di tale qualificazione nella successiva comunicazione comunale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può sussistere quando l’atto amministrativo impedisca opere necessarie ad assicurare i servizi minimi e la fruizione di un’infrastruttura portuale nelle more del completamento di lavori previsti dal rapporto concessorio.
- Il fumus boni iuris può essere ravvisato quando l’amministrazione dichiari improcedibile un’istanza edilizia ritenendo necessaria una sanatoria per opere già presenti, senza considerare che tali opere siano state realizzate sulla base di una CILA i cui effetti siano stati confermati dall’annullamento giudiziale del provvedimento comunale inibitorio.
- La sopravvenuta adozione o produzione di una comunicazione amministrativa non elimina l’interesse cautelare se il suo contenuto, la sua natura e i suoi effetti risultano prima facie perplessi e non chiaramente intellegibili, sicché non è possibile accertare con certezza il superamento degli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato.
- La valutazione cautelare favorevole è adottata nei limiti della sommaria cognizione e non pregiudica le successive valutazioni sulle questioni di rito e di merito.
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