Sentenza n. 115/2026 - Firenze, Sezione 2
per l’accertamento - del silenzio illegittimamente serbato nei confronti della istanza, presentata dal ricorrente, di rilascio del permesso di soggiorno e delle richieste di determinazioni circa la trattazione del procedimento amministrativo relativo presentate dal difensore; - dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime richieste, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e sulle successive richieste di definizione del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 22 luglio 2024, tramite kit postale, una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dopo l’appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici, l’integrazione documentale e diversi solleciti, le Questure interessate fornivano riscontri contraddittori circa l’ufficio competente, senza adottare un provvedimento conclusivo. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. e chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, nonché il risarcimento del danno quantificato in euro 5.000. Il ricorrente risultava residente nella provincia di Grosseto e la convocazione per i rilievi era stata effettuata presso la Questura di Grosseto; le comunicazioni erano inoltre state indirizzate a tale ufficio. Veniva quindi contestata anche l’inerzia della Questura di Grosseto, ritenuta competente alla trattazione della pratica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda avverso il silenzio. Ha rilevato che la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno avvia un procedimento su istanza di parte che deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato. Il termine di conclusione, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, è di sessanta giorni dalla richiesta; tale termine risultava ampiamente decorso al momento della proposizione del ricorso. In base agli atti, la Questura di Grosseto era competente a trattare la pratica e doveva concludere il procedimento, potendo eventualmente richiedere integrazioni mediante soccorso istruttorio. Il Tribunale ha quindi accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato alla Questura di Grosseto di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Grosseto, anche tramite delegati, con un ulteriore termine di trenta giorni e senza compenso. La domanda risarcitoria è stata respinta: la violazione del termine procedimentale non determina automaticamente il danno risarcibile, essendo necessario provare dolo o colpa dell’amministrazione, nesso causale e danno ingiusto, sia nell’an sia nel quantum. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di provvedere; nel caso concreto il TAR ha ordinato l’adozione di un provvedimento espresso e nominato un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
La domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno avvia un procedimento che l’amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo deve essere adottato in forma scritta e motivato.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Fissa in sessanta giorni dalla richiesta il termine per la conclusione del procedimento relativo al permesso di soggiorno; il superamento del termine ha consentito di configurare il silenzio inadempimento.
art. 6 l. 241/1990
Consente al responsabile del procedimento di acquisire le integrazioni necessarie; la Questura può quindi avvalersi del soccorso istruttorio prima della definizione della pratica.
art. 2-bis l. 241/1990
La violazione del termine di conclusione del procedimento può fondare una domanda risarcitoria, ma non esonera il privato dalla prova degli elementi della responsabilità e del danno.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede la prova della violazione del termine, del dolo o della colpa dell’amministrazione, del nesso causale e del danno ingiusto; il danno non è in re ipsa per il solo accertamento del silenzio illegittimo.
Massime di principio
- La domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno costituisce istanza idonea ad avviare un procedimento amministrativo che l’amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso e motivato.
- Il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno integra silenzio inadempimento e legittima l’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Quando gli atti del procedimento, il luogo della convocazione per i rilievi e la residenza dell’interessato individuano una determinata Questura quale ufficio competente, tale ufficio è tenuto a definire la pratica, anche mediante eventuale soccorso istruttorio.
- L’accertamento del silenzio illegittimo comporta l’ordine giudiziale di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato; in caso di ulteriore inerzia può essere nominato un commissario ad acta.
- La violazione del termine procedimentale non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il richiedente deve provare dolo o colpa dell’amministrazione, nesso causale, danno ingiusto e relativa entità.
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