Cassazione Civile, Ordinanza n. 07234/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna di una società in liquidazione a restituire euro 450.000, importo ritenuto indebitamente percepito a seguito della revoca di agevolazioni concesse ai sensi del D.Lgs. n. 148/1993, disposta dopo accertamenti della Guardia di finanza su molteplici irregolarità. In appello la società condannata aveva sostenuto che il giudizio civile dovesse essere sospeso o estinto per effetto della costituzione di parte civile dell'altra società nel procedimento penale instaurato contro il suo amministratore e che la sentenza penale assolutoria dovesse fare stato nel giudizio civile. La Corte d'appello ha però ritenuto non provata la produzione della sentenza penale, ha escluso il giudicato penale per difetto di coincidenza soggettiva tra i due giudizi e ha osservato che gli elementi del reato contestato all'amministratore erano diversi dai fatti costitutivi dell'azione civile, fondata sull'inadempimento di obblighi di legge e convenzionali. In cassazione la società soccombente ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 75, comma 3, 652 e 654 c.p.p., lamentando l'erronea affermazione dell'assenza in atti della sentenza penale e l'erronea esclusione dell'efficacia di giudicato; con il secondo motivo ha dedotto falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'omesso esame della sentenza penale avrebbe inciso sulla valutazione delle prove e sul convincimento del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura centrata sull'asserita mancata considerazione della sentenza penale, nella prospettazione della ricorrente, attenesse in realtà alla supposta erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto processuale (la produzione del documento), questione eventualmente deducibile con il rimedio straordinario di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. e non con ricorso per cassazione ordinario. Ha inoltre escluso che il secondo motivo potesse rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio e del merito, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia esistente e non meramente apparente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la pendenza/costituzione nel processo penale potesse incidere sul giudizio civile; la Corte non entra nel merito della doglianza perché reputa inammissibile la censura principale.
Invocato per affermare l'efficacia del giudicato penale assolutorio nel giudizio civile; la Corte non ne riconosce l'applicabilità nel caso concreto, richiamando comunque i principi in materia di riflessi della sentenza penale assolutoria sul civile.
Richiamato unitamente all'art. 652 c.p.p. per sostenere l'efficacia extrapenale della sentenza assolutoria; la censura è respinta in rito.
Utilizzato per incanalare i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte evidenzia che le doglianze non sono ammissibili nei termini prospettati.
Richiamato per lamentare l'omessa valutazione della sentenza penale come documento probatorio; la Corte osserva che la censura, in sostanza, tende a una rivalutazione del merito.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare il governo delle prove; la Corte ne esclude la violazione perché la doglianza mira alla rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Indicato dalla Corte come il rimedio straordinario corretto, ove si assuma che il giudice abbia supposto inesistente un fatto processuale la cui verità sia incontrovertibilmente stabilita.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati come base procedurale della trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
D.Lgs. n. 148/1993
È la fonte delle agevolazioni pubbliche la cui concessione è stata revocata, con conseguente domanda restitutoria accolta nei gradi di merito.
Massime di principio
- La deduzione che il giudice di merito abbia erroneamente affermato l'inesistenza di un fatto processuale documentato, quando quel fatto sia dato per certo dalla parte ricorrente, non integra normalmente un vizio da far valere con ricorso per cassazione ordinario, ma può richiedere il rimedio straordinario per revocazione nei casi previsti dalla legge.
- La sentenza penale di assoluzione può spiegare effetti nel processo civile solo nei limiti e con i presupposti stabiliti dagli artt. 652 e 654 c.p.p., tra i quali assume rilievo la coincidenza soggettiva e oggettiva tra i due giudizi; in mancanza di tali presupposti non opera automaticamente il giudicato esterno penale.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito sono inammissibili in sede di legittimità, salvo il controllo sul rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- La doglianza sulla mancata valutazione di un documento non è ammissibile se si risolve nella critica al convincimento del giudice di merito e non evidenzia un vero errore di diritto nella distribuzione o nell'apprezzamento legale delle prove.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07085/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07086/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07087/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07088/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07089/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07090/2026 del 25/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →