Sentenza del 23/10/2020 n. 23275 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che aveva respinto il suo appello contro due cartelle di pagamento. Il ricorso presentava quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n.4 e 2946 c.c. e dell'art. 78 DPR 131/1986 per contestare l'applicabilità della prescrizione quinquennale (con particolare riferimento alla tassa di smaltimento rifiuti); 2) omesso esame di fatto decisivo (riguardante altri crediti quali IRPEF e contravvenzioni) ; 3) violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992 perche' la CTR non avrebbe rilevato che l'intimazione non sarebbe impugnabile se fosse stata preceduta da cartella regolarmente notificata; 4) vizio di giurisdizione (contestando la competenza del giudice tributario invece del giudice ordinario).
La decisione
La Corte ha disposto lo stralcio automatico (cessazione della materia del contendere) ex lege, in applicazione del Decreto Legge n.119/2018 (conv. L.136/2018) e successive modifiche, con riferimento a numerosi singoli carichi il cui debito residuo al 24/10/2018 non superava Euro 1.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Sono pertanto dichiarati estinti per legge i seguenti crediti indicati nella motivazione: IRPEF Euro 80,80 (cartella n. ...), tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale Euro 715,40 (cartella n. ...), contravvenzioni Euro 225,38 (cartella n. ...), IRPEF Euro 65,86 (cartella n. ...), tassa rifiuti e tributo provinciale Euro 682,94 (cartella n. ...), tassa rifiuti e tributo provinciale Euro 866,38 (cartella n. ...). Resta invece pendente/irrisolta la pretesa relativa alla tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per Euro 2.755,22 (cartella n. ...), per la quale il ricorso e' stato rigettato. In ordine ai motivi di cassazione: il primo motivo (prescrizione quinquennale per TARSU) e' stato respinto confermando la prescrizione quinquennale per tributi locali come TARSU; il secondo motivo e' dichiarato non esaminabile alla luce dell'esito del primo; il terzo motivo (impugnabilita' dell'intimazione) e' ritenuto infondato perché il contribuente poteva contestare l'intimazione alla luce della prescrizione sopravvenuta; il quarto motivo (giurisdizione) e' inammissibile per non essere stato sollevato nei precedenti gradi. Infine, la Corte ha disposto l'obbligo, per la societa' ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
Decreto Legge n.119 del 2018, conv. con modif. in L. n.136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), art.4, comma 1
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ... sono automaticamente annullati.
la norma dispone lo stralcio automatico (senza istanza) dei singoli carichi il cui residuo al 24/10/2018 sia <= €1.000, includendo capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni; il calcolo va effettuato sul singolo carico/partita di ruolo e non sull'importo complessivo della cartella.
Decreto Legge n.34 del 2019, conv. con modif. in L. n.58 del 2019, art.16‑quater
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019...
stabilisce gli adempimenti contabili degli enti creditori a seguito dello stralcio; esclude inoltre (comma 4) dallo stralcio talune tipologie di crediti (es. risorse proprie UE, IVA importazione, aiuti di stato, multe/ammende penali).
Codice Civile, art. 2948, n. 4
applicato per confermare che le pretese relative alla tassa rifiuti (TARSU/TARI) sono soggette alla prescrizione quinquennale (giurisprudenza di Cassazione confermata).
Codice Civile, art. 2946
richiamato nella discussione sulla decorrenza e maturazione della prescrizione delle pretese tributarie.
D.P.R. n.131 del 1986, art.78
richiamato in materia di notifiche e termini nella riscossione coattiva (contestato dalla ricorrente ma non ritenuto decisivo dalla Corte).
D.Lgs. n.546 del 1992, artt. 2, 18, 19, 21
richiamati nei motivi di cassazione relativi all'impugnabilità dell'intimazione, alla competenza del giudice tributario e ai vizi dell'atto: la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze che invocavano tali norme, salvo il principio che l'intimazione e' impugnabile per vizi propri e per l'estinzione sopravvenuta del credito per prescrizione.
D.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. n.228/2012, art.1, comma 17)
norma in materia di contributo unificato: la Corte ha ravvisato l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso completamente rigettato, nel rispetto della giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Lo stralcio automatico ex DL 119/2018 si applica ai singoli carichi (partite di ruolo) il cui debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto (24/10/2018) sia fino a €1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; non si computano interessi di mora e aggio di riscossione.
- Il riferimento temporale per l'affidamento del carico all'agente della riscossione e' il periodo 1/1/2000–31/12/2010: solo i carichi affidati in tale arco possono essere oggetto di stralcio.
- Anche se una cartella complessiva supera €1.000, rientrano nello stralcio i singoli carichi contenuti nella cartella il cui residuo sia <= €1.000.
- Per i tributi locali come la TARSU/TARI la prescrizione e' quinquennale (art. 2948 n.4 c.c.): il contribuente puo' opporre l'estinzione per prescrizione anche dopo la notifica della cartella se la prescrizione e' maturata successivamente.
- L'intimazione di pagamento e' impugnabile per i propri vizi; se la cartella e' stata notificata regolarmente e non impugnata, l'intimazione non puo' essere contestata per vizi inerenti quella cartella, salvo l'eccezione della sopravvenuta prescrizione/estinzione del credito.
- Le questioni di giurisdizione devono essere sollevate nei primi gradi di giudizio: chi non le solleva e presta acquiescenza alla decisione di primo grado perde la possibilita' di eccepirle in appello o in cassazione (giudicato implicito).
- In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione notificato dopo il 30/01/2013, il ricorrente puo' essere tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo l'articolazione normativa richiamata.
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