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Sentenza

Sentenza n. 3067/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5737/2025

Giustizia amministrativa202601354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5737/2025, recante condanna al riconoscimento del beneficio della carta docente per il servizio a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, pur essendo stato condannato con sentenza non impugnata a riconoscerle il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto l’ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto, a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato nel dirigente della DGOSV o in un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che la relativa parcella deve essere presentata nei termini di cui all’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale azionato.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta e il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato ai fini della disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività sia documentata mediante certificazione di cancelleria e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e sino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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