Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1177/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione al pagamento di Euro 1.000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l’attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di Euro 500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento complessivo di Euro 1.000. La ricorrente ha dedotto di avere notificato il titolo esecutivo al domicilio digitale dell’amministrazione e che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, quanto meno mediante l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito della somma dovuta. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all’amministrazione presso il domicilio digitale, costituiva titolo esecutivo, era passata in giudicato ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo di Euro 1.000, senza ulteriori accessori, non essendo tale importo qualificabile come voce retributiva. Ha inoltre nominato, per l’eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in Euro 440,70, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso consente di procedere all’esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto in giudizio dimostra il passaggio in giudicato della sentenza posta in esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di Euro 500; nel caso esaminato il giudicato ne imponeva l’attivazione e l’accredito dell’importo dovuto.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • La notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato e al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per la mancata esecuzione della sentenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; il Commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Quando il giudicato impone l’attribuzione di un beneficio economico mediante l’attivazione di una carta elettronica, l’amministrazione deve dare esecuzione al comando giudiziale attraverso l’attivazione della carta e l’accredito della somma dovuta, senza ulteriori accessori qualora l’importo non abbia natura retributiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.