Cassazione Penale, Sentenza n. 07297/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giglia aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (istanza depositata 1/9/2016) nel procedimento penale a suo carico. Il GIP di Patti (10/01/2018) aveva rigettato la domanda richiamando l'art. 91 d.P.R. n.115/2002 perché il richiedente risultava condannato per reati relativi all'evasione fiscale. Giglia propose opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002; il Tribunale di Patti rigettò l'opposizione motivando tuttavia con riferimento a una presunzione di superamento dei limiti reddituali (art. 76, comma 4‑bis) introdotta dal d.lgs. 24/2019. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'art. 91 era stato applicato erroneamente (va riferito solo ai procedimenti relativi ai reati fiscali) e che il Tribunale non poteva fondare il rigetto su norme introdotte successivamente alla domanda né adottare motivazioni diverse da quelle del primo giudice (principio di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius). Inoltre erano state prodotte dichiarazioni e documenti sulla non abbienza che il Tribunale non ha adeguatamente valutato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Presidente del Tribunale di Patti per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto errato il richiamo all'art. 91 come fatto dal GIP se l'azione penale non riguarda reati fiscali (la giurisprudenza limita l'ostatività ai soli procedimenti relativi a quei reati). Ha altresì sottolineato che il Tribunale d'appello non poteva fondare il rigetto su una presunzione introdotta dal d.lgs. 24/2019, successiva alla domanda del 2016, né omettere di considerare gli elementi di non abbienza prodotti; infine ha richiamato il principio secondo cui l'opposizione ai sensi dell'art. 99 è mezzo impugnatorio soggetto all'effetto devolutivo e al divieto di reformatio in peius, per cui il giudice dell'opposizione non può rigettare per ragioni diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 91
L'art. 91 esclude l'ammissione al gratuito patrocinio per soggetti condannati per reati in materia di evasione fiscale, ma la giurisprudenza interpreta il divieto come limitato ai procedimenti che riguardano direttamente tali reati (non come ostatività generale rispetto a qualsiasi procedimento).
d.P.R. n. 115/2002, art. 76, comma 4‑bis (menzionato come "art. 4 bis dell'art. 76")
Riferimento alla presunzione di superamento dei limiti reddituali per soggetti già condannati (come richiamato dal Tribunale), ma la Corte osserva che la specifica presunzione invocata è stata introdotta successivamente e non poteva essere applicata retroattivamente alla domanda del 2016.
d.lgs. n. 24/2019, art. 3, comma 1
Ha introdotto la presunzione richiamata dal Tribunale; la Corte rileva che tale modifica normativa è successiva alla domanda e al primo rigetto, quindi non applicabile al caso concreto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 99
L'opposizione ex art. 99 è considerata mezzo impugnatorio soggetto al principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius: il giudice dell'opposizione non può decidere per motivi diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento impugnato e peggiorativi rispetto alla posizione dell'opponente.
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Norma citata solo per indicare il tipo di reato nel procedimento originario (richiami al codice antimafia); non è determinante per il vizio di motivazione relativo al patrocinio.
Massime di principio
- L'art. 91 d.P.R. 115/2002 ostacola il gratuito patrocinio solo quando il procedimento riguarda specificamente reati di evasione fiscale; precedenti condanne per tali reati non impediscono automaticamente l'ammissione in procedimenti estranei.
- L'opposizione ex art. 99 è un mezzo impugnatorio: il giudice dell'opposizione deve attenersi alle censure e alle ragioni del provvedimento originario (effetto devolutivo) e non può fondare il rigetto su motivi diversi che peggiorino la posizione del ricorrente (divieto di reformatio in peius).
- Non possono essere applicate norme o presunzioni introdotte dopo la presentazione della domanda di ammissione al patrocinio quando esse incidono negativamente sulla posizione del richiedente (divieto di applicazione retroattiva peggiorativa).
- Il giudice deve valutare concretamente la documentazione sulla condizione economica del richiedente; il semplice richiamo a precedenti condanne, senza esame degli elementi di non abbienza, può determinare vizio di motivazione.
- In situazioni analoghe, allegare e documentare dettagliatamente la situazione patrimoniale e richiamare la decorrenza temporale delle norme è fondamentale per evitare ingiuste esclusioni dal patrocinio a spese dello Stato.
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