Cassazione Penale, Sentenza n. 40081/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di truffa. Il ricorrente ha presentato tre motivi: (1) nullità del giudizio di secondo grado e della notifica del decreto di citazione in appello per essere stato detenuto dall'08/06/2016 all'11/06/2021 e per non aver ricevuto la notifica, avendo eletto domicilio presso l'avv. Fausto Vecchio il quale avrebbe cambiato sede; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi costitutivi della truffa, sostenendo che la condotta imputata si fondi solo sulla sua presentazione come avvocato e su un biglietto da visita; (3) vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva specifica (quinquennale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o perché attaccante il merito decisionale, confermando la decisione di merito. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla notifica: il ricorrente non aveva documentalmente dedotto il proprio stato di detenzione nel giudizio di merito e l'elezione di domicilio presso l'avv. Vecchio non risultava revocata; la notifica via PEC all'avv. Vecchio rende la notificazione valida nonostante il cambio di sede. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché consiste in una rivalutazione dei fatti e della persuasività delle prove, materia riservata al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce la valutazione probatoria salvo vizi logico-giuridici manifesti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale ha motivato congruamente il riconoscimento della recidiva sulla base del certificato del casellario giudiziale che documentava precedenti rilevanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alle regole sulle notificazioni e sulla legittimità del procedimento; nel caso il principio è stato applicato per valutare la correttezza delle notifiche a domicilio elettivo.
Prevede le modalità di notifica agli imputati detenuti e la possibilità, in determinate condizioni, della notifica al domicilio eletto. La Corte ha ritenuto che la notifica al domicilio eletto sia valida quando l'elezione è reale e non revocata e quando la persona designata è fiduciaria.
Norma richiamata in rapporto alle nullità assolute e insanabili; la Corte ha escluso che sussistesse una nullità insanabile del giudizio di secondo grado.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
Riguarda la sostituzione del difensore; la Corte ha rilevato che l'avv. Bagatti aveva comunque indicato il domicilio eletto presso l'avv. Vecchio nell'atto di impugnazione, il che esclude vizi relazionati alla sostituzione.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiama la possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; la causa è stata trattata con tale modalità.
Individua i motivi di impugnazione per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non rientrassero nei parametri di ammissibilità (attaccavano in sostanza il merito e non un vizio di legittimità valutabile in Cassazione).
Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e all'obolo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La notifica all'imputato detenuto può ritenersi valida anche se eseguita presso il domicilio eletto dal difensore, purché l'elezione sia reale, non revocata e la persona designata sia fiduciaria e in grado di consegnare gli atti all'imputato; l'eventuale cambio di sede dello studio del difensore non invalida automaticamente la notificazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: sono inammissibili i motivi che propongono una diversa valutazione della persuasività o della credibilità delle prove se non sussistono vizi di motivazione gravi, manifesti o contraddittori.
- Le censure sulla recidiva e sulla valutazione del curriculum criminale sono di norma da risolvere in sede di merito; la Cassazione può sindacare tali questioni solo se la motivazione della corte territoriale è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Chi contesta la regolarità delle notifiche o il proprio stato di detenzione deve provare e dedurre tali fatti già nel giudizio di merito; deduzioni tardive o parziali rischiano di rendere la censura infondata in sede di legittimità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta tipicamente condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., un'obbligazione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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