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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40081/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di truffa. Il ricorrente ha presentato tre motivi: (1) nullità del giudizio di secondo grado e della notifica del decreto di citazione in appello per essere stato detenuto dall'08/06/2016 all'11/06/2021 e per non aver ricevuto la notifica, avendo eletto domicilio presso l'avv. Fausto Vecchio il quale avrebbe cambiato sede; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi costitutivi della truffa, sostenendo che la condotta imputata si fondi solo sulla sua presentazione come avvocato e su un biglietto da visita; (3) vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva specifica (quinquennale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o perché attaccante il merito decisionale, confermando la decisione di merito. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla notifica: il ricorrente non aveva documentalmente dedotto il proprio stato di detenzione nel giudizio di merito e l'elezione di domicilio presso l'avv. Vecchio non risultava revocata; la notifica via PEC all'avv. Vecchio rende la notificazione valida nonostante il cambio di sede. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché consiste in una rivalutazione dei fatti e della persuasività delle prove, materia riservata al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce la valutazione probatoria salvo vizi logico-giuridici manifesti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale ha motivato congruamente il riconoscimento della recidiva sulla base del certificato del casellario giudiziale che documentava precedenti rilevanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 151 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole sulle notificazioni e sulla legittimità del procedimento; nel caso il principio è stato applicato per valutare la correttezza delle notifiche a domicilio elettivo.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Prevede le modalità di notifica agli imputati detenuti e la possibilità, in determinate condizioni, della notifica al domicilio eletto. La Corte ha ritenuto che la notifica al domicilio eletto sia valida quando l'elezione è reale e non revocata e quando la persona designata è fiduciaria.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in rapporto alle nullità assolute e insanabili; la Corte ha escluso che sussistesse una nullità insanabile del giudizio di secondo grado.

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Riguarda la sostituzione del difensore; la Corte ha rilevato che l'avv. Bagatti aveva comunque indicato il domicilio eletto presso l'avv. Vecchio nell'atto di impugnazione, il che esclude vizi relazionati alla sostituzione.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiama la possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; la causa è stata trattata con tale modalità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di impugnazione per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non rientrassero nei parametri di ammissibilità (attaccavano in sostanza il merito e non un vizio di legittimità valutabile in Cassazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e all'obolo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La notifica all'imputato detenuto può ritenersi valida anche se eseguita presso il domicilio eletto dal difensore, purché l'elezione sia reale, non revocata e la persona designata sia fiduciaria e in grado di consegnare gli atti all'imputato; l'eventuale cambio di sede dello studio del difensore non invalida automaticamente la notificazione.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: sono inammissibili i motivi che propongono una diversa valutazione della persuasività o della credibilità delle prove se non sussistono vizi di motivazione gravi, manifesti o contraddittori.
  • Le censure sulla recidiva e sulla valutazione del curriculum criminale sono di norma da risolvere in sede di merito; la Cassazione può sindacare tali questioni solo se la motivazione della corte territoriale è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Chi contesta la regolarità delle notifiche o il proprio stato di detenzione deve provare e dedurre tali fatti già nel giudizio di merito; deduzioni tardive o parziali rischiano di rendere la censura infondata in sede di legittimità.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta tipicamente condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., un'obbligazione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

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