Cassazione Civile, Ordinanza n. 17871/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui una Regione aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata trattenuta e mancato versamento del prelievo supplementare sul latte consegnato in esubero rispetto ai quantitativi assegnati ai singoli conferenti, per il periodo 2008/2009. Il destinatario dell'ingiunzione, in proprio e quale legale rappresentante della cooperativa, aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, respinta; il Tribunale aveva poi confermato il rigetto. In Cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione della normativa unionale e nazionale sul regime delle quote latte e vizio di motivazione, sostenendo che una precedente pronuncia della Corte di giustizia avrebbe reso non obbligatoria la trattenuta del prelievo supplementare; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto di motivazione, assumendo che la cooperativa non fosse acquirente del latte, ma si limitasse a raccoglierlo e a conferirlo alle imprese di trasformazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per il periodo 2008/2009, era applicabile il regolamento CE n. 1234/2007 e non il regolamento CE n. 3950/1992 invocato dai ricorrenti; inoltre ha osservato che la disciplina interna era stata applicata in coerenza con il diritto eurounitario e con la sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2018, che aveva accertato l'inadempimento dell'Italia per mancata effettiva riscossione del prelievo supplementare. Ha anche rilevato una carenza di specificità della censura, perché non risultava che la questione fosse stata ritualmente dedotta nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudice di merito aveva correttamente qualificato come acquirente, ai fini del prelievo, anche l'impresa intermediaria che raccolga il latte presso i produttori per poi destinarlo alla trasformazione o alla vendita; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente secondo il parametro del "minimo costituzionale". Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 2, L. n. 119/2003
Norma richiamata come base dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata trattenuta e il mancato versamento del prelievo supplementare sul latte in esubero.
art. 2 L. n. 717/2005
Ulteriore disposizione nazionale indicata quale violata nell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Regolamento CEE n. 3950/1992
Invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non applicabile al periodo controverso (2008/2009).
Regolamento CE n. 1234/2007
art. 204, par. 2, lett. g) e par. 4
Considerato applicabile al regime di contenimento della produzione di latte dal 1 aprile 2008 fino al 31 marzo 2015.
Regolamento CE n. 1788/2003
Richiamato nella sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2018 quale fonte degli obblighi violati dall'Italia.
art. 132 c.p.c.
Evocato dai ricorrenti per denunciare un preteso difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime delle quote latte, per il periodo disciplinato dal regolamento CE n. 1234/2007, il prelievo supplementare resta dovuto secondo la disciplina eurounitaria e nazionale applicabile, non potendosi fondare l'esenzione o la facoltatività del versamento su un diverso assetto normativo non più pertinente al periodo considerato.
- Ai fini del prelievo supplementare, la nozione di acquirente comprende anche l'impresa intermediaria che raccolga il latte direttamente dai produttori nell'ambito di un rapporto contrattuale e lo destini poi alla trasformazione o alla vendita, indipendentemente dalle concrete modalità di remunerazione.
- In sede di legittimità, la censura che investa questioni di diritto già risolte dalla sentenza impugnata deve essere specifica anche sotto il profilo dell'allegazione del momento e del mezzo con cui la questione è stata dedotta nei gradi di merito; in difetto, la doglianza è inammissibile o comunque non scrutinabile.
- Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito offre una motivazione non apparente e logicamente comprensibile, idonea a superare la soglia del minimo costituzionale, anche se la parte ne contesti la completezza o la persuasività.
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