Sentenza n. 638/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento - previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a quesiti a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti della procedura concorsuale, deducendo anzitutto che la risposta indicata dalla commissione come corretta al quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta quella da lei prescelta. Con riferimento al quesito n. 6, ha sostenuto, in via principale, l’erroneità della risposta ritenuta corretta dalla commissione e, in subordine, che anche la risposta da lei fornita fosse parimenti corretta, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In ulteriore subordine ha dedotto la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alle prescrizioni sull’anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione al concorso e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova ovvero neutralizzazione dei quesiti erronei.
La decisione
Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati e ha rideterminato la graduatoria. In conseguenza dei nuovi punteggi, la ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dal bando per l’ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l’interesse azionato e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, anziché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiesta dall’ASL. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerata la natura delle contestazioni e il riesame favorevole disposto dalla commissione. La condanna è stata liquidata in 400 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti e la trattazione in camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nella domanda della ricorrente quale base della richiesta di risarcimento in forma specifica mediante riammissione o rettifica del punteggio.
art. 12 d.P.R. 220/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dalla ricorrente, in via subordinata, con riferimento alla tutela dell’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali; il giudice non ne ha esaminato il merito per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica l’esito di una procedura concorsuale in modo da soddisfare integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, e non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’intervento successivo dell’amministrazione elimina integralmente la lesione contestata e realizza il bene della vita richiesto, nel caso concreto mediante l’attribuzione dei punteggi necessari all’ammissione alla fase successiva del concorso.
- In caso di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto dell’esito dell’intervento amministrativo sopravvenuto e delle concrete caratteristiche del contenzioso.
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