Sentenza n. 925/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 3555/2024 emessa in data 10 luglio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Una sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando inoltre il Ministero all'esecuzione e al rimborso delle spese legali. Deduceva l'inottemperanza del Ministero, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Ha verificato che la sentenza era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero, ritenendo così integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere nei successivi centoventi giorni alla determinazione dell'importo dovuto e agli atti necessari all'esecuzione. Ha escluso la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che, data l'esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Ha posto le spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico annuale riconosciuto al docente mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La norma è richiamata quale condizione applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la richiesta è stata respinta perché, in relazione all'esiguità degli importi, una condanna non simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione, ove siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile alle obbligazioni delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell'esiguità degli importi dovuti, una condanna di entità non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →