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Sentenza

Sentenza n. 925/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 3555/2024 emessa in data 10 luglio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Una sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando inoltre il Ministero all'esecuzione e al rimborso delle spese legali. Deduceva l'inottemperanza del Ministero, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Ha verificato che la sentenza era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero, ritenendo così integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere nei successivi centoventi giorni alla determinazione dell'importo dovuto e agli atti necessari all'esecuzione. Ha escluso la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che, data l'esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Ha posto le spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico annuale riconosciuto al docente mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La norma è richiamata quale condizione applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la richiesta è stata respinta perché, in relazione all'esiguità degli importi, una condanna non simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione, ove siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile alle obbligazioni delle pubbliche amministrazioni.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell'esiguità degli importi dovuti, una condanna di entità non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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