Sentenza n. 2799/2026 - Roma, Sezione 2
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale sull'istanza di fissazione d'appuntamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio delle amministrazioni competenti, lamentando l'omessa fissazione dell'appuntamento richiesto presso l'Ambasciata italiana nel Paese interessato ai fini della domanda di rilascio del visto. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere accolto la richiesta di fissazione dell'appuntamento e il ricorrente ha confermato tale circostanza con memoria depositata il 9 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Ambasciata italiana aveva accolto la richiesta di fissazione dell'appuntamento, realizzando così l'utilità perseguita con il ricorso avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell'esito del giudizio e dell'ingente numero di richieste di visto gravanti sull'Ambasciata. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, qui realizzata dall'accoglimento della richiesta di fissazione dell'appuntamento per il visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta l'atto o compie l'attività richiesta dal ricorrente, e tale sopravvenienza soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La conferma del ricorrente circa l'avvenuta soddisfazione della propria richiesta costituisce, unitamente alla comunicazione dell'amministrazione, presupposto per dichiarare cessata la materia del contendere.
- La valutazione sulle spese può tener conto delle concrete ragioni dell'esito del giudizio e dell'organizzazione dell'amministrazione coinvolta, compreso l'ingente numero di richieste che gravano sull'ufficio.
Come è indicizzato
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