Sentenza n. 1569/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 225/2024 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 01.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 225/2024, relativa al riconoscimento del bonus formativo
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 225/2024 del Tribunale di Modena, pubblicata il 1° marzo 2024 e passata in giudicato, relativa al bonus formativo. La sentenza è stata notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell'esecuzione. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 9 marzo 2026; il ricorrente ha agito lamentando la mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Nel corso del giudizio, il Ministero ha accreditato il bonus formativo il 10 marzo 2026, dopo la proposizione del ricorso. Il Collegio ha ritenuto che l'accredito avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione individua il rito di ottemperanza nel quale è stata proposta la domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm..
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione sopravvenuta del giudicato che soddisfi integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1097/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1099/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1098/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 4506/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 401/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 402/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →