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Sentenza

Sentenza n. 1569/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 225/2024 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 01.03.2024.

Giustizia amministrativa202600395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 225/2024, relativa al riconoscimento del bonus formativo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 225/2024 del Tribunale di Modena, pubblicata il 1° marzo 2024 e passata in giudicato, relativa al bonus formativo. La sentenza è stata notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell'esecuzione. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 9 marzo 2026; il ricorrente ha agito lamentando la mancata esecuzione del giudicato.

La decisione

Nel corso del giudizio, il Ministero ha accreditato il bonus formativo il 10 marzo 2026, dopo la proposizione del ricorso. Il Collegio ha ritenuto che l'accredito avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione individua il rito di ottemperanza nel quale è stata proposta la domanda.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm..

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione sopravvenuta del giudicato che soddisfi integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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