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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05090/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di somministrazione di lavoro concluso per il periodo 1 ottobre 2005 - 31 gennaio 2006 tra un'agenzia di somministrazione e una società utilizzatrice, in favore di una lavoratrice addetta alle attività aziendali. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte d'appello ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione, ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente tra la lavoratrice e la società utilizzatrice sin dall'1 ottobre 2005 e ha condannato quest'ultima al ripristino del rapporto e al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. 183/2010. La Corte territoriale ha ritenuto non provata dall'utilizzatrice l'osservanza della clausola di contingentamento e l'effettività della causale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 20, comma 4, d.lgs. 276/2003 e degli artt. 22 e 25 del c.c.n.l., sostenendo che all'epoca non esistessero limiti percentuali collettivi applicabili alla somministrazione e che la clausola di contingentamento non fosse operativa; 2) violazione delle norme sulle prove documentali, per avere la Corte considerato insufficiente un documento interno sottoscritto da un dirigente attestante il rispetto dei limiti; 3) violazione delle norme processuali sulle prove testimoniali, per non avere ammesso testi sulle ragioni del ricorso alla somministrazione e sul rispetto della clausola di contingentamento. La Suprema Corte ha però rilevato che il primo motivo tendeva a rimettere in discussione un presupposto logico-giuridico già coperto dal giudicato implicito formatosi nella precedente pronuncia rescindente: l'esistenza e vincolatività della clausola di contingentamento. Ha inoltre ritenuto non specificamente documentata la deduzione circa l'inesistenza dei limiti quantitativi nel CCNL applicabile e ha affermato che il giudice del rinvio non poteva estendere l'indagine oltre i presupposti già coperti dalla decisione di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha giudicato il documento prodotto dalla società liberamente valutabile ma, nel caso concreto, insufficiente secondo la motivata valutazione del giudice di merito; ha escluso la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e ha ritenuto la censura inammissibile. Sul terzo motivo ha ritenuto legittimo il rigetto implicito dell'istanza istruttoria per genericità dei capitoli di prova e ha escluso che l'eventuale erronea valutazione della causale potesse incidere sull'esito, una volta definitivamente accertato il mancato rispetto della clausola di contingentamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società utilizzatrice. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva dichiarato la nullità del contratto di somministrazione, la costituzione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato tra la lavoratrice e la società utilizzatrice dall'1 ottobre 2005 e la condanna al ripristino del rapporto e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché diretto a contestare un presupposto già consolidato dal giudicato implicito interno; inammissibile il secondo, poiché la valutazione del documento probatorio era stata rimessa al giudice di merito ed era comunque logicamente motivata; infondato il terzo, perché la prova testimoniale era stata correttamente non ammessa per genericità e comunque irrilevante ai fini dell'esito, essendo sufficiente il mancato rispetto della clausola di contingentamento a sorreggere la decisione. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. 276 del 2003

    La Corte ribadisce che i limiti quantitativi all'utilizzo della somministrazione possono essere previsti dai contratti collettivi e che, nel caso concreto, il problema non era più rivedibile per effetto del giudicato implicito formatosi sul presupposto della clausola di contingentamento.

  • art. 22 c.c.n.l.

    Richiamato dalla ricorrente come norma collettiva invocata per contestare la riferibilità dei limiti quantitativi alla somministrazione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 25 c.c.n.l.

    Richiamato dalla ricorrente come norma collettiva invocata per contestare la riferibilità dei limiti quantitativi alla somministrazione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 27 d.lgs. 276 del 2003

    È la base normativa della declaratoria di irregolarità della somministrazione per superamento dei limiti e/o violazione delle condizioni legali.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 2712 c.c.

    La Corte esclude che il prospetto interno della società rientrasse nell'ambito dei fatti o delle cose rappresentate suscettibili di disconoscimento ex art. 2712 c.c.

  • art. 2719 c.c.

    La Corte esclude la pertinenza della norma, perché non era in discussione la conformità di una copia all'originale.

  • art. 39, primo comma, d.l. 112 del 2008

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza del libro unico del lavoro rispetto a un contratto del 2005; la Corte non ravvisa una violazione decisiva.

  • L. 133 del 2008

    Indicata quale legge di conversione del d.l. 112/2008.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prova documentale; la Corte non ravvisa una violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul mancato assenso alla prova testimoniale; la Corte esclude la violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul mancato assenso alla prova testimoniale; la Corte esclude la violazione.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul mancato assenso alla prova testimoniale; la Corte esclude la violazione.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul mancato assenso alla prova testimoniale; la Corte esclude la violazione.

  • art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010

    È la norma che disciplina l'indennità risarcitoria liquidata in favore della lavoratrice per la conversione/illegittimità della somministrazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato, ma anche ai presupposti logico-giuridici che ne costituiscono il fondamento; tali presupposti non possono essere rimessi in discussione se coperti da giudicato implicito interno.
  • Nel contenzioso sulla somministrazione di lavoro, una volta allegato dal lavoratore il superamento della percentuale di contingentamento, grava sull'utilizzatore l'onere di provare il rispetto del limite percentuale previsto dalla clausola collettiva.
  • La valutazione di idoneità di un documento interno dell'impresa a dimostrare il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'effettiva violazione di legge o di un vizio motivazionale rilevante; il semplice dissenso sulla sua sufficienza probatoria non integra di per sé violazione degli artt. 2712 o 2719 c.c.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale è legittima quando i capitoli dedotti sono generici e consistono in asserzioni apodittiche, prive di specifici riferimenti fattuali; inoltre, le censure relative a profili della causale risultano inammissibili se, per effetto di un autonomo e definitivo capo decisorio, l'esito della controversia resta comunque sorretto da un diverso presupposto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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