Cassazione Civile, Sentenza n. 546/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che commerciava materiali inerti, per IRPEG, IVA e IRAP relative al 2003. L’accertamento, fondato su un processo verbale di constatazione, rilevava che la società avrebbe venduto più tonnellate di ghiaia di quante ne risultassero acquistate e che le vendite sarebbero state antieconomiche, con redditività irrisoria o in perdita; tali elementi furono posti a base di un accertamento presuntivo. La CTP di Treviso accolse integralmente il ricorso della società. La CTR del Veneto, con sentenza depositata il 10 febbraio 2011, accolse parzialmente l’appello dell’Agenzia: confermò la legittimità formale dell’accertamento e rideterminò, sulla base della perizia di parte, il maggior reddito in euro 183.222,72. La società ha proposto tre motivi: con i primi due ha contestato, rispettivamente, la riconduzione dell’accertamento induttivo alla modalità dell’accertamento parziale e la possibilità per l’Ufficio di prospettare tale qualificazione soltanto in appello, deducendo una nuova eccezione; con il terzo ha denunciato motivazione insufficiente e contraddittoria per l’omesso esame della documentazione analiticamente indicata, che avrebbe smentito gli acquisti in nero e le vendite sottocosto. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale, lamentando l’insufficiente motivazione sulla riduzione del reddito accertato, disposta recependo nelle linee essenziali la perizia di parte senza spiegare adeguatamente le ragioni della condivisione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi della società: l’accertamento parziale non è un metodo autonomo, ma una modalità procedurale che segue le regole degli accertamenti disciplinati dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972; la diversa qualificazione dell’accertamento prospettata dall’Amministrazione in appello costituisce quindi mera difesa, non eccezione nuova in senso stretto. Ha accolto il terzo motivo della società, perché la documentazione specificamente indicata evidenziava circostanze fattuali potenzialmente idonee a privare di fondamento i presupposti dell’accertamento presuntivo, ma non risultava adeguatamente valutata dal giudice di merito. Ha accolto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia: la CTR non aveva spiegato perché la perizia, recepita nelle sue linee essenziali, giustificasse una riduzione solo parziale del reddito e la mera indicazione che fosse stata redatta da un tecnico di chiara fama non motivava sufficientemente la condivisione delle sue conclusioni. La sentenza è stata cassata sui motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
L’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicchè il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva.
La disciplina dell’accertamento parziale non configura un metodo autonomo: esso segue le regole dell’accertamento ordinario e può fondarsi anche su prove presuntive. Di conseguenza, non è decisivo che nell’avviso sia richiamato l’art. 39 anziché l’art. 41-bis.
art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
L’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicchè il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva.
L’accertamento parziale è una modalità procedurale che segue le regole dell’accertamento ordinario; il suo oggetto non è limitato a specifiche categorie di reddito e la prova può essere presuntiva.
artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972
L’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicchè il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva.
Ai fini IVA, l’accertamento parziale segue le regole dell’accertamento disciplinato dagli artt. 54 e 55 e può basarsi anche su elementi presuntivi.
art. 345 c.p.c.
A ciò consegue, sul piano processuale, che quanto addotto dall’Amministrazione nel ricorso in appello circa la natura dell’accertamento in termini di accertamento parziale, diversamente dal riferimento all’art. 39 contenuto nell’atto impositivo, non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa, come tale valutata dal giudice tributario d’appello.
La diversa qualificazione giuridica dell’accertamento prospettata dall’Amministrazione in appello, rispetto al richiamo contenuto nell’atto impositivo, costituisce mera difesa e non un’eccezione nuova in senso stretto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
avendo parte ricorrente, con riferimento alla documentazione dettagliatamente indicata in ricorso (pagg. 37 – 55), posto in rilievo l’evidenza di circostanze fattuali, sfuggite alla valutazione del giudice di merito, idonee a privare di fondamento quelle (acquisti in nero e vendite sottocosto del materiale inerte), assunte dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento presuntivo.
Nel testo applicabile ratione temporis, è fondato il motivo di vizio motivazionale quando la documentazione specificamente indicata segnala circostanze fattuali decisive, non valutate dal giudice di merito e potenzialmente idonee a smentire i presupposti dell’accertamento presuntivo.
Massime di principio
- L’accertamento parziale è una modalità procedurale, non un metodo autonomo: segue le regole dell’accertamento ordinario, non è circoscritto a determinate categorie di redditi e può fondarsi anche su prove presuntive.
- La prospettazione in appello di una diversa qualificazione giuridica della metodologia accertativa non costituisce, di per sé, una nuova eccezione in senso stretto, ma una mera difesa.
- È viziata la motivazione che non valuti circostanze fattuali, documentate e specificamente indicate, potenzialmente idonee a privare di fondamento gli elementi presuntivi posti dall’Amministrazione a base dell’accertamento.
- Il giudice che recepisce una perizia di parte deve esporre le ragioni della condivisione delle sue conclusioni; la sola qualificazione professionale o la notorietà del perito non è sufficiente a motivare la valutazione.
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