Cassazione Civile, Ordinanza n. 27308/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 13647/2024 era stata accolta la domanda di regolazione delle spese in favore della parte controricorrente, ma nel dispositivo era stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata in memoria. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi promosso ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. La controparte, destinataria della notifica, non si è costituita. La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il rimedio, richiamando l'orientamento secondo cui l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali, anche davanti alla Cassazione, e che il ricorso non deve essere notificato anche alla parte assistita dal difensore antistatario. Ha pertanto disposto l'integrazione del dispositivo con la clausola di distrazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha integrato il dispositivo dell'ordinanza n. 13647/2024 inserendo, dopo la statuizione sulle spese, la formula "con distrazione a favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta". Ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese del procedimento di correzione. La decisione si fonda sulla considerazione che l'omessa distrazione costituisce un errore materiale emendabile tramite gli artt. 287 e 288 c.p.c.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
è il rimedio applicabile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale.
art. 288 c.p.c.
disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali, utilizzabile anche per integrare il dispositivo omesso sulla distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
il procedimento di correzione è coerente con la previsione della distrazione delle spese e con la funzione di attribuire rapidamente al difensore un titolo esecutivo.
art. 391-bis c.p.c.
il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede un ordinario mezzo di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma distinta dalla posizione processuale della parte rappresentata, sicché il difensore può attivare la correzione in forza della procura rilasciata nel giudizio definito dalla pronuncia da correggere.
- Il ricorso per correzione dell'errore materiale relativo alla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte assistita dal difensore antistatario, quando l'istanza è proposta dal difensore nell'ambito della medesima procura.
- Il procedimento di correzione è idoneo a garantire una più rapida attribuzione al difensore distrattario di un titolo esecutivo e si coordina con il principio di ragionevole durata del processo.
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