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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14258/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per possesso di un contrassegno di circolazione di provenienza furtiva. Ha proposto due motivi: (1) violazione di norme processuali per mancata motivazione sull'istanza di differimento per legittimo impedimento inviata via PEC dalla difesa, sostenendo che la Corte non avrebbe tenuto conto della richiesta regolarmente ricevuta; (2) vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà circa l'elemento soggettivo del reato, deducendo che la contestazione riguardava la targa di provenienza illecita apposta su un mezzo non dichiarato rubato e non la provenienza furtiva del ciclomotore in sé.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, all'epoca dell'invio della PEC, non era ancora in vigore la disciplina emergenziale richiamata dal ricorrente e che il difensore, avendo utilizzato un mezzo informatico atipico, aveva l'onere di accertare e dimostrare l'effettiva presa in carico dell'istanza da parte della cancelleria, onere non assolto. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura costituiva una mera proposta di lettura alternativa delle prove; la motivazione di merito (Tribunale e Corte d'appello) formava un corpo argomentativo coerente che spiegava adeguatamente le ragioni della condanna, rendendo irrilevante il silenzio su specifiche deduzioni difensive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 (conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n.176)

    entrato in vigore il 29/10/2020

    la Corte osserva che tale disciplina emergenziale è successiva all'invio della PEC contestata e quindi non applicabile al caso; la presenza o meno di misure emergenziali al tempo rileva per valutare l'uso e gli oneri connessi alla PEC

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per irrogare la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    richiamato nel ragionamento sul vizio di motivazione: la Corte ritiene che il silenzio su una specifica deduzione difensiva non configuri automaticamente il vizio se la motivazione complessiva esclude la prospettazione difensiva

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio o differimento inviata tramite PEC impone alla parte l'onere di accertare e dimostrare l'effettiva ricezione e la presa in carico dell'istanza da parte della cancelleria; la mera prova del recapito nella casella non è di per sé sufficiente.
  • Se la normativa emergenziale (es. disposizioni Covid) non era ancora in vigore al momento del fatto, non può essere invocata come giustificazione automatica per l'omissione di verifiche processuali normalmente richieste.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una semplice lettura alternativa delle prove quale motivo valido se i giudici di merito, anche con motivazioni congiunte tra primo e secondo grado, hanno fornito una ricostruzione logica e coerente che esclude la versione difensiva.
  • Il silenzio della sentenza di appello su una specifica eccezione difensiva non costituisce automaticamente vizio di motivazione quando, dalla motivazione complessiva, emerge che la deduzione è implicitamente respinta e non esiste una valida alternativa ricostruttiva.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, anche sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende.

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