Cassazione Penale, Sentenza n. 49763/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per errata applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110, 628 e 629 c.p.; il ricorrente contestava la qualificazione del suo ruolo come concorrente/intermediario nel reato di estorsione e riteneva non chiarito se il suo intervento fosse finalizzato a proteggere la persona offesa o a conseguire un profitto illecito
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che esso proponesse una non consentita rivalutazione in fatto delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. È stato riaffermato il principio secondo cui la valutazione del peso probatorio degli indizi appartiene al giudice di merito e in Cassazione può essere sindacata solo quanto a sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Il Collegio ha inoltre confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria a carico del Pavone in relazione al reato di estorsione, richiamando conversazioni registrate, intercettazioni telefoniche, accertamenti nelle banche dati e immagini di videosorveglianza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata per segnalare che le parti non avevano richiesto la trattazione orale; conseguente utilizzo del contraddittorio scritto
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e succ. mod.)
Norma emergenziale richiamata insieme all'art. 611 c.p.p. per l'adozione della trattazione con contraddittorio scritto e la regolamentazione della requisitoria scritta
art. 5-duodecles d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) e art. 17 d.l. 22 giugno 2023, n. 75 (convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)
Richiamate come norme di proroga e modifica delle disposizioni emergenziali relative alla trattazione scritta; non influiscono sul merito ma sul procedimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per limitare l'enunciazione del motivo nei termini strettamente necessari per la motivazione in Cassazione
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorsualità di persone nel reato; il ricorrente contestava l'accertamento del suo ruolo concorsuale, questione ritenuta di fatto dal Collegio
art. 628 cod. pen.
Richiamata nel motivo insieme agli artt. 110 e 629 come riferimento alla fattispecie in contestazione (valutazione della partecipazione al fatto), la Corte però non ha riesaminato i fatti sostanziali
art. 629 cod. pen.
Norma che configura il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria in relazione a questo reato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della pronuncia di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si risolvono in una nuova valutazione dei fatti: le critiche sull'apprezzamento degli elementi di prova sono ammissibili solo se riguardano la sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito
- La valutazione del peso probatorio degli indizi e la qualificazione della condotta (es. se finalizzata a proteggere o a conseguire un profitto) sono in primo luogo questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è carente o illogica rispetto ai principi del diritto
- Se le parti non richiedono la trattazione orale e il quadro normativo emergenziale lo consente, il procedimento può essere trattato con contraddittorio scritto e requisitoria scritta
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per contestare efficacemente davanti alla Cassazione misure cautelari o ordinanze del giudice di merito è necessario focalizzare il motivo su profili di diritto o su carenze logiche e motivazionali del provvedimento, non solo su dissensi sulla valutazione degli elementi probatori
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49687/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49688/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49689/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49690/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49691/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49692/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →