Parere n. 790/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeParere conforme sul diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 91/1992, in relazione all’istanza di cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana il 28 marzo 2014. Nel corso dell’istruttoria sono emersi, secondo informazioni riservate, elementi ritenuti controindicativi rispetto alla sicurezza della Repubblica. La questione consisteva nello stabilire se tali elementi potessero giustificare il rigetto dell’istanza ai sensi degli artt. 6, comma 1, lettera c), e 8 della legge n. 91/1992 e se la valutazione amministrativa risultasse sufficientemente motivata e non manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Il parere
La Sezione ha espresso parere conforme alla valutazione dell’Amministrazione, ritenendo che gli elementi informativi riservati si riferiscano a situazioni di fatto la cui rilevanza quale controindicazione alla concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica implica un’ampia discrezionalità amministrativa. La valutazione ministeriale non è apparsa ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole e non sono emersi elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni raggiunte. La Sezione ha tuttavia precisato che il decreto di diniego non può essere sorretto da una motivazione generica: pur mantenendo riservati i documenti e le informazioni utilizzati, deve indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all’interessato l’esercizio dell’eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 91/1992 - Sicurezza della Repubblica
Gli elementi informativi riservati possono integrare comprovati motivi ostativi all’acquisto della cittadinanza quando la loro valutazione, rimessa all’Amministrazione, non risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Art. 8, comma 1, legge n. 91/1992 - Motivazione del diniego
Il decreto di diniego deve essere motivato in modo non generico. Anche quando si fonda su documenti e informazioni riservati, deve indicare le ragioni ostative essenziali per consentire all’interessato di esercitare l’eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti temporali e familiari per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, per l’oscuramento dei dati identificativi dell’interessato.
artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
- La valutazione degli elementi informativi rilevanti per la sicurezza della Repubblica appartiene a un’ampia discrezionalità amministrativa e può essere censurata soltanto quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La riservatezza delle informazioni utilizzate per il diniego non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivazione: il provvedimento deve comunque esplicitare le ragioni ostative in termini sufficienti a consentire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato.
- Quando il diniego della cittadinanza è fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il Ministro dell’interno deve adottarlo previo conforme parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza
Il parere, reso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato su richiesta del Ministero dell'interno, riguarda l’istanza di cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana. L’Amministrazione ha chiesto il parere conforme previsto dall’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ritenendo sussistenti comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti dell’istanza
L’interessato aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana il 28 marzo 2014 e aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Tale disposizione consente al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza, ricorrendo i requisiti temporali di residenza o di decorso del termine previsto per il residente all’estero e purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né separazione personale dei coniugi.
Causa ostativa e ruolo del Consiglio di Stato
Nel corso dell’istruttoria ministeriale sono emerse informazioni riservate relative a specifiche controindicazioni concernenti la sicurezza della Repubblica. L’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 prevede che la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica impedisca l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, il Ministro dell’interno respinge l’istanza con decreto motivato e, quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L’istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall’adozione del provvedimento.
Valutazione della discrezionalità amministrativa
La Sezione ha rilevato che gli elementi informativi riservati riguardano situazioni di fatto la cui valutazione ai fini della loro rilevanza per la sicurezza della Repubblica è ampiamente discrezionale. Nel caso esaminato, la valutazione dell’Amministrazione non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Non sono stati quindi individuati elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni ministeriali. Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere conforme al diniego prospettato dall’Amministrazione.
Obbligo di motivazione e tutela della difesa
La Sezione ha posto una specifica condizione motivazionale per il provvedimento finale. La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate non consente infatti di adottare un diniego fondato su una motivazione generica.
Il decreto deve indicare, pur senza divulgare i documenti riservati, le ragioni ostative che hanno condotto al rigetto dell’istanza in modo sufficiente a permettere all’interessato l’esercizio dell’eventuale diritto di difesa.
Conclusioni e tutela dei dati personali
Il parere è stato espresso nei sensi indicati in motivazione, con esito favorevole alla richiesta ministeriale di rigetto dell’istanza. Considerata la riservatezza dell’affare, il parere è stato predisposto in una versione digitale oscurata e in una versione cartacea non oscurata destinata all’invio riservato all’Amministrazione.
La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare l’interessato, sulla base dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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