Cassazione Civile, Sentenza n. 22597/2020 del 16/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato l'atto di contestazione e le sanzioni notificate ad EGL/Axpo per: omessi o ritardati versamenti delle addizionali provinciali relative al 2006/2007; errata compilazione della dichiarazione di consumo 2007; ritardata ed errata compilazione della dichiarazione di consumo 2008. L'Agenzia deduceva, in particolare, che la notifica era tempestiva (o che il dies a quo doveva farsi decorrere dalla "scoperta" delle omissioni), che i documenti prodotti provavano la tempestività e che la compensazione contabile nazionale aveva estinto i debiti tributari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi dell'Agenzia (relativi alla decorrenza del termine per la contestazione e alla presunta mancata valutazione di documenti) e ha accolto il terzo motivo, ritenendo erroneo l'uso dell'art. 1242 c.c. per affermare l'estinzione dei debiti tributari in virtù di una definizione contabile nazionale. La Corte ha affermato che la compensazione in materia tributaria è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge (per le accise, l'unica forma prevista è quella disciplinata dall'art. 56 TUA) e che la definizione contabile nazionale non può avere effetto estintivo retroattivo delle violazioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla CTR Toscana, in diversa composizione, perché valuti l'ammontare e la proporzionalità delle sanzioni rimaste da decidere; ha rigettato il ricorso incidentale condizionato di Axpo.
Norme richiamate
d.lgs. 472/1997, art. 20
"l'atto di contestazione della sanzione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o 'nel diverso termine' previsto per l'accertamento dei tributi"
Stabilisce il termine di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione; la Corte conferma che il termine è perentorio e non si può estendere genericamente facendo decorrere il termine dalla "scoperta" salvo che la norma di riferimento preveda diversamente per l'accertamento tributario.
d.lgs. 471/1997, art. 13
Norma richiamata in relazione alla disciplina delle sanzioni; la ricorrenza e le argomentazioni attinenti alla natura delle sanzioni sono valutate alla luce delle disposizioni sulle sanzioni tributarie.
d.lgs. 504/1995 (TUA), art. 57, comma 3
"il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo"
La Corte distingue tra termini di prescrizione per l'imposta e termini di decadenza per la contestazione delle sanzioni: la norma che fa decorrere la prescrizione dalla scoperta opera per comportamenti omissivi che occultano la deveza, non per i meri omessi versamenti.
d.lgs. 504/1995 (TUA), art. 15, comma 1
"Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni"
Richiama il termine quinquennale di prescrizione dell'accisa; la Corte osserva che non avrebbe senso interpretare come decorrente dalla scoperta ogni omissione, perché ciò vanificherebbe i termini di prescrizione stabiliti.
d.lgs. 504/1995 (TUA), art. 56
"le somme che risultino eventualmente versate in più dal debitore all'esito del conguaglio annuale sono detratte dai successivi versamenti in acconto"
Per le accise sull'energia elettrica la forma legale di compensazione ammessa è quella prevista dall'art. 56 (detrazione dai successivi versamenti), non una compensazione estintiva retroattiva ex art. 1242 c.c.
d.lgs. 204/1995, artt. 55 e 56
Richiamate in materia di accise ed esigenze normative connesse alla disciplina dell'imposizione e del conguaglio; utilizzate per contestualizzare la disciplina speciale delle accise.
codice civile, art. 1242
"La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza"
Norma civilistica sulla compensazione: la Corte afferma che la regola civilistica non è direttamente applicabile ai tributi quando la legge tributaria prevede regimi specifici di estinzione/compensazione.
codice civile, art. 1246
Richiamato in connessione con la disciplina civilistica sulla compensazione; la Corte sottolinea la prevalenza delle norme tributarie speciali sulla disciplina civilistica generale.
legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 8
Statuto dei diritti del contribuente: pur prevedendo in via generale l'estinzione per compensazione, la legge ha lasciato ferme disposizioni transitorie e ha demandato regolamenti per estendere l'istituto ai tributi non contemplati, per cui non modifica la regola che la compensazione tributaria è ammessa solo ove espressamente prevista.
codice di procedura civile, art. 115
Richiamato dalla ricorrente in protesta per la mancata valutazione di documenti; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la parte non ha specificato quali documenti e quale parte di essi sarebbero decisivi.
d.lgs. 504/1995 (TUA), art. 59, comma 1 lett. c
Prevede che la sanzione per irregolare compilazione della dichiarazione è commisurata all'imposta che il contribuente avrebbe dovuto versare all'ufficio territorialmente competente; la Corte segnala che la sanzione per dichiarazione irregolare è riferita alla condotta stessa, indipendentemente dall'accertamento dell'evasione.
Massime di principio
- Il termine decadenziale per notificare l'atto di contestazione delle sanzioni tributarie è perentorio (31 dicembre del quinto anno successivo, salvo diversa previsione) e non può essere esteso in via generica facendo decorrere il termine dalla 'scoperta' salvo che la norma di riferimento lo preveda espressamente.
- Per 'scoperta' che fa decorrere termini si intende normalmente un comportamento omissivo volto a occultare la debita imposta (alterazioni documentali/contabili) rilevabile solo tramite indagine; i meri omessi o ritardati versamenti non implicano automaticamente tale scoperta.
- La disciplina civilistica della compensazione (art. 1242 c.c.) non si applica automaticamente ai tributi: la compensazione tributaria estintiva è ammessa solo quando la legge tributaria lo prevede espressamente; per le accise sull'energia elettrica vale la disciplina speciale (es. art. 56 TUA).
- La definizione contabile nazionale che riequilibra debiti e crediti tra parti non produce necessariamente estinzione retroattiva dei debiti tributari o sanatoria delle violazioni, salvo espressa previsione normativa.
- Le sanzioni connesse a omissioni o irregolarità nella dichiarazione devono essere valutate anche alla luce del principio di proporzionalità e possono essere riesaminate d'ufficio dal giudice: il quantum va valutato nel rinvio, se la questione rimane da decidere.
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