Cassazione Penale, Sentenza n. 15811/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 5, n. 2, cod. pen. (omicidio colposo stradale). Il ricorrente contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro sostenendo che le scalfiture sull'asfalto derivassero dalla scatola del cambio della Fiat Panda e non dai cerchioni/braccetti della ruota anteriore sinistra, con conseguente spostamento del punto d'urto di circa 60 cm verso il centro della carreggiata e quindi assenza di invasione della corsia opposta; deduceva altresì l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa o della evitabilità dell'evento in quanto avrebbe guidato nella propria corsia a velocità moderata e lo scontro sarebbe stato causato da una manovra imprevedibile dell'altra vettura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sicché non proponibile in Cassazione. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito che, sulla base degli accertamenti della Polizia Stradale e del perito, aveva dato riscontro alla tesi dell'invasione parziale della corsia opposta (tracce di incisione e traccia gommosa compatibili con il contatto prodotto dai cerchioni/braccetti della ruota anteriore sinistra della Fiat Panda). Conseguentemente è stata respinta la censura sulla sussistenza della colpa, ritenuta ancorata alla stessa ricostruzione fattuale. È stata inoltre pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (comma 5, n. 2)
Norma applicata per inquadrare il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie in considerazione della ricostruzione del sinistro e della invasione della corsia opposta.
art. 143, comma 12, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Richiamato come norma sulla corretta circolazione e comportamento in curva; la violazione (circolazione contromano/invasione di corsia) è stata indicata come causa del sinistro.
art. 533 c.p.p.
Richiami al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: il ricorrente invocava tale principio per sostenere l'insufficienza probatoria; la Corte ha ritenuto, invece, che le risultanze probatorie acquisite avessero soddisfatto tale standard.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile quando sussistono responsabilità del ricorrente nella determinazione della inammissibilità; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri di applicazione dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per l'applicazione dell'onere a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione libera del merito o per imporre una diversa lettura del compendio probatorio: i motivi che ripropongono semplicemente una diversa interpretazione fattuale, senza indicare specifici vizi di diritto o errori logici nella motivazione, sono inammissibili.
- Quando si impugna una decisione di merito in Cassazione è necessario specificare con precisione i punti della motivazione censurati e le ragioni giuridiche della censura; il mero dissenso critico sulla valutazione delle prove non è sufficiente.
- Negli incidenti stradali le tracce materiali (incisioni sull'asfalto, tracce di gomma) e le conclusioni del perito costituiscono elementi probatori decisivi: per contestarne la valutazione è necessario dimostrare contraddizioni, lacune o errori nell'istruttoria tecnica, non soltanto avanzare una ricostruzione alternativa.
- Per contestare la sussistenza della colpa e l'evitabilità dell'evento bisogna provare il rispetto delle regole di condotta e l'effettiva imprevedibilità/ineluttabilità dell'evento; affermazioni generiche non consentono la riforma.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, ove ricorrano le condizioni previste, l'onere di versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è importante valutare la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla in Cassazione.
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