Ordinanza n. 965/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento dei seguenti atti: - Decreto 89 del 21 Maggio 2024 di aggiornamento delle Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027, nella parte in cui all’allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. - AVVERTENZE, parimenti impugnata), dispone che il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge “non prestati in costanza di rapporto di impiego”, vengano considerati quale servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (con un punteggio di 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg, fino a un massimo di punti 0,60), discriminato rispetto al servizio prestato in costanza di nomina, considerato “vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica” (con un ben più consistente punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); -Ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, ritenuto lesivo per la posizione delle parti ricorrenti - in quanto produttivo dell''effetto di non consentire la piena valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge “non prestati in costanza di rapporto di impiego”, maturato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ai fini della migliore collocazione nell’aggiornata Terza Fascia A.T.A., per il profilo professionale e l’Ambito Territoriale di interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 e relativa tabella di valutazione dei titoli, nella parte concernente la diversa valutazione del servizio militare di leva o sostitutivo non prestato in costanza di rapporto di impiego
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027, contestando la previsione secondo cui il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato, non prestato in costanza di rapporto di impiego, è valutato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali con un punteggio di 0,05 punti per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a 0,60 punti, mentre il servizio prestato in costanza di nomina è valutato come servizio effettivo nella medesima qualifica con un punteggio di 0,50 punti per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a 6 punti per anno scolastico. La censura è diretta a ottenere la piena valutazione del servizio militare o sostitutivo maturato dopo il conseguimento del titolo di accesso, ai fini della migliore collocazione in graduatoria. Non sono esaminati nel merito i vizi di legittimità dedotti, poiché l'ordinanza riguarda esclusivamente l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR, rilevato che gli atti impugnati incidono su graduatorie caratterizzate da un elevato numero di potenziali controinteressati e che questi non sono immediatamente individuabili, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Su istanza dei ricorrenti, il Ministero dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il 28 febbraio 2026, un avviso contenente la copia dell'ordinanza, un sunto del ricorso, l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria in posizione utile o non utile, nonché le informazioni sullo stato del giudizio e il collegamento al sito della Giustizia amministrativa. L'avviso dovrà restare pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi. I ricorrenti dovranno depositare la prova della notificazione entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione. Il Ministero dovrà provvedere immediatamente alla pubblicazione dopo aver ricevuto la richiesta. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 27 maggio 2026, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure sostanziali.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
notifica per pubblici proclami
La notificazione per pubblici proclami è ammessa quando, in ragione del numero dei destinatari o della difficoltà di individuarli, non sia immediatamente possibile notificare il ricorso a tutti i controinteressati.
art. 52, comma 2, c.p.a.
richiama l'art. 151 c.p.c.
Consente al giudice di individuare, su istanza di parte, modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie, mediante i mezzi ritenuti più idonei, anche telematici.
art. 151 c.p.c.
notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, compresi quelli per via telematica o fax
Costituisce la base normativa richiamata per disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dell'amministrazione quale modalità idonea di integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un ricorso contro atti relativi a graduatorie coinvolge un numero elevato di potenziali controinteressati non immediatamente individuabili, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita, ai sensi degli artt. 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione di un avviso contenente l'ordinanza, un sunto del ricorso, l'indicazione dei controinteressati e le informazioni necessarie per seguire il giudizio.
- L'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio può imporre all'amministrazione di pubblicare l'avviso nella home page istituzionale per un periodo minimo determinato e alla parte ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notificazione entro un termine assegnato.
- La disposizione delle modalità di integrazione del contraddittorio non implica una valutazione anticipata sulla fondatezza dei motivi di annullamento dedotti contro l'atto amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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