Sentenza n. 642/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di elisoccorso connesso alle funzioni dell’AREUS nel periodo 2026-2034. II edizione appalto ANAC: d055a76c-b47b-4d89-b12f-4c0514b1bd4a CIG: B9C89BE796 pubblicata su piattaforme di gara regionali (come Sardegna-cat) e avvisi (GUUE) in data 22.12.2025 e con data di scadenza 25.02.2026 ore 16.00; nonché della determinazione n.1323/14981 del 22/12/2025 – indizione, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e di ogni allegato al bando e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato e atti connessi della procedura aperta per l'affidamento del servizio regionale di elisoccorso per il periodo 2026-2034
Esito
Favorevole al resistente (regione e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la lex specialis relativa a una procedura aperta, di importo base pari a 142.454.500 euro, articolata in un unico lotto regionale e finalizzata all'affidamento del servizio di elisoccorso mediante quattro elicotteri HEMS distribuiti su quattro basi operative. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi generali del codice dei contratti pubblici e dei principi unionali di concorrenza, proporzionalità e neutralità tecnologica, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato la combinazione di elevate soglie di fatturato, requisiti di esperienza pregressa, obblighi di disponibilità degli aeromobili già all'aggiudicazione, termini ravvicinati per l'attivazione del servizio, criteri premiali riferiti all'anzianità e alla fase tecnologica degli elicotteri, alle ore di volo e alle certificazioni del personale, nonché allo storico degli incidenti. Secondo la ricorrente, tali previsioni avrebbero favorito il gestore uscente e reso sostanzialmente impossibile la partecipazione effettiva di operatori privi di una flotta già radicata sul territorio e configurata secondo modelli tecnologici specifici. Ha inoltre lamentato la violazione dell'obbligo di neutralità tecnologica, assumendo che i parametri tecnici e premiali fossero modellati, in concreto, su determinate piattaforme elicotteristiche. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione, il difetto di istruttoria e la violazione delle regole procedimentali, sostenendo che la stazione appaltante non avesse esaminato le osservazioni e controdeduzioni presentate dalla società né adeguatamente motivato le scelte di gara. Con il terzo motivo ha contestato la scelta del lotto unico regionale, deducendo la violazione delle disposizioni sulla suddivisione in lotti, dei principi di concorrenza e proporzionalità e l'eccesso di potere, poiché la motivazione fondata sul coordinamento operativo, sulle economie di scala e sull'omogeneità del servizio sarebbe stata generica e non avrebbe esaminato alternative quali lotti territoriali o funzionali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la procedura di gara era andata deserta e che, per effetto di tale esito, il bando impugnato era ormai improduttivo di effetti. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi ai requisiti di partecipazione, ai criteri premiali, alla neutralità tecnologica, all'obbligo di motivazione e alla scelta del lotto unico. Ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione per rinuncia, poiché l'atto di rinuncia non era stato ritualmente notificato almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dalla disciplina processuale. Le spese sono state integralmente compensate, considerando la complessità e peculiarità delle questioni e non ravvisando l'immediata inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti dell'impugnazione diretta del bando. È stata inoltre respinta la richiesta della difesa regionale di cancellare espressioni ritenute offensive o sconvenienti, poiché i riferimenti contenuti nel ricorso conservavano un rapporto con la materia controversa e non eccedevano le esigenze difensive.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta oggetto di impugnazione; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
art. 120 d.lgs. 36/2023
Richiamato nella lex specialis per le opzioni di proroga e variazione delle prestazioni; nessuna specifica interpretazione è stata fornita dal TAR.
art. 51 d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione alla scelta del lotto unico; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.
art. 58 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in parallelo all'art. 51 in tema di suddivisione in lotti; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai principi del risultato, della fiducia e della concorrenza; il TAR non ha esaminato tali censure.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti di gara; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle osservazioni e controdeduzioni procedimentali; la questione è rimasta assorbita.
art. 97 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa; nessuna interpretazione specifica è stata resa.
art. 84 c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4. La rinuncia non ha determinato l'estinzione perché non era stata notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, secondo il comma 3.
art. 89 c.p.c.
Il TAR ha escluso la cancellazione delle espressioni contestate, ritenendo che avessero un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa e non eccedessero le esigenze difensive.
Massime di principio
- Quando, dopo l'impugnazione della lex specialis, la procedura di gara va deserta, il bando e gli atti di gara diventano improduttivi di effetti; viene quindi meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso non determina l'estinzione del processo se non è ritualmente notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in tal caso, ove sia venuto meno l'interesse per altra ragione, il giudice deve pronunciare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La complessità e peculiarità delle questioni sollevate e l'assenza di un'immediata inammissibilità del ricorso possono giustificare la compensazione integrale delle spese anche quando il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le espressioni contenute negli scritti difensivi non sono cancellabili come offensive o sconvenienti quando conservano un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa e non eccedono le esigenze della difesa.
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