Sentenza n. 226/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento degli esiti del corso concorso indetto da ARIF Puglia e pubblicato sul bollettino della Regione Puglia n. 140/2020 e, in particolare, dei seguenti atti: 1. avviso di selezione riservata mediante corso concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 110 unità complessive di personale (di cui n. 23 categoria D/1 funzionario amministrativo/tecnico” – n. 46 categoria C/1 “istruttore amministrativo/tecnico” – n. 41 categoria B/3 “esecutore amministrativo/tecnico”), ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75 (superamento precariato nelle PA), pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 8 ottobre 2020; 2. deliberazione del direttore generale n. 472 del registro delle deliberazioni del 24 maggio 2021 con oggetto: corso concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 110 unità complessive di personale ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - approvazione elenchi ammessi al corso concorso; 3. comunicazione del direttore generale ARIF dell’11 novembre 2021 con oggetto: avviso agli ammessi al concorso, pubblicata sul sito ARIF ai sensi dell'art. 3, comma 13, dell'avviso di selezione, per la presentazione della tesina elaborata da ogni candidato; 4. comunicazione del direttore generale ARIF con oggetto: avviso agli ammessi al concorso, pubblicata sul sito ARIF ai sensi dell'art. 3, comma 13, dell'avviso di selezione, sulle modalità e date di svolgimento delle prove orali; 5. deliberazione del direttore generale n. 1281 del registro delle deliberazioni del 22 novembre 2021, con la quale sono stati nominati i componenti della commissione esaminatrice; 6. deliberazione del direttore generale n. 1479 del registro delle deliberazioni con oggetto: corso concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 110 unità complessive di personale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (superamento precariato nelle PA). Esito prova orale, approvazione risultanze della procedura e graduatoria finale relativa a n. 46 cat. C- C/1 “istruttore amministrativo/tecnico”, del 30 dicembre 2021; 7. deliberazione del direttore generale n. 1484 del registro delle deliberazioni con oggetto: proroga contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzata al completamento della procedura di stabilizzazione prevista dal d. lgs. n. 75/2017; 8. verbale n. 5 del 17 dicembre 2021 della commissione esaminatrice relativa alla prova orale della cat. C-C/1; 9. ogni altro atto e/o provvedimento ai primi conseguenziale, preordinato, presupposto e connesso se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e risultati del corso-concorso riservato per la stabilizzazione di personale precario, inclusi i criteri e le modalità della prova orale, la nomina della commissione e la graduatoria finale nella quale il ricorrente è risultato non vincitore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già dipendente a tempo determinato di ARIF Puglia, impugnava gli atti della procedura di corso-concorso riservata ai dipendenti precari, deducendo: violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 11 d.P.R. n. 220/2001, per la pretesa genericità dei criteri di valutazione stabiliti dal bando e dalla commissione; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e delle medesime disposizioni, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il giudizio di non idoneità non sarebbe stato accompagnato dalla verbalizzazione delle domande e delle risposte né da una griglia valutativa; irragionevolezza e difetto di istruttoria per la brevità dei colloqui orali; disparità di trattamento per la diversa durata delle prove tra i candidati. L’amministrazione eccepiva anche il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo alla stabilizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la domanda riguardava il corretto esercizio del potere amministrativo nella procedura selettiva e non l’accertamento del diritto alla stabilizzazione. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per contraddittorietà del petitum: il ricorrente aveva impugnato anche atti a lui favorevoli e aveva contemporaneamente chiesto la caducazione dell’intera procedura e la propria immissione negli elenchi del personale a tempo indeterminato. Il Collegio ha comunque esaminato le censure ad abundantiam, ritenendole infondate. Ha affermato che la commissione dispone di ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri, sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza o manifesta contraddittorietà; nel caso concreto, il bando e il verbale della commissione avevano sufficientemente definito materie, modalità e contenuti della prova. Ha ritenuto sufficiente, ai fini motivazionali, il voto numerico o l’indicazione di non idoneità quando siano previamente stabiliti criteri di valutazione. Ha inoltre giudicato non irragionevole la diversa durata dei colloqui, ricollegandola alla preparazione e ai contenuti esposti dai candidati, ed escluso la disparità di trattamento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità è richiamato quale parametro della correttezza della procedura selettiva, ma non è stato ritenuto violato.
art. 12 d.P.R. n. 487/1994
Impone alla commissione di stabilire e verbalizzare, prima delle prove, criteri e modalità di valutazione; nel caso concreto tali obblighi sono stati ritenuti assolti.
art. 11 d.P.R. n. 220/2001
È stato interpretato nel senso che la commissione deve predeterminare i criteri valutativi prima dello svolgimento delle prove, senza tuttavia essere tenuta a criteri illegittimamente analitici quando il bando e il verbale definiscano adeguatamente modalità e contenuti della selezione.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto dal voto numerico o dal giudizio di non idoneità, in presenza di criteri valutativi previamente fissati.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017
Costituisce la base normativa della procedura riservata di corso-concorso finalizzata al superamento del precariato nella pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la commissione deve predeterminare e verbalizzare i criteri e le modalità di valutazione prima dello svolgimento delle prove; la scelta del grado di specificità dei criteri rientra nella discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo in presenza di illogicità, irragionevolezza o manifesta contraddittorietà.
- Il voto numerico o il giudizio sintetico di non idoneità è normalmente sufficiente a motivare la valutazione concorsuale quando siano stati previamente fissati criteri di massima idonei a rendere comprensibile la graduazione dei giudizi.
- La durata del colloquio orale rientra nella discrezionalità tecnica della commissione e la sua differenziazione tra candidati non determina, di per sé, disparità di trattamento, se risulta ragionevolmente giustificata dall’andamento e dai contenuti della prova; occorre comunque un vizio macroscopico di illogicità per fondare il sindacato giurisdizionale.
- È inammissibile, per contraddittorietà del petitum, il ricorso che chieda contemporaneamente la caducazione dell’intera procedura selettiva e l’immissione del ricorrente negli elenchi degli idonei o degli assunti, soprattutto quando siano impugnati anche atti favorevoli alla sua posizione.
- La controversia sugli atti di una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il ricorrente contesta l’esercizio del potere amministrativo nella verifica selettiva dei requisiti, anche se l’esito favorevole della procedura avrebbe potuto far sorgere un diritto all’assunzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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