Cassazione Civile, Ordinanza n. 08256/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata su più cartelle di pagamento. Il contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte e aveva eccepito anche la prescrizione del credito. La CTR, riuniti gli appelli dell'Ufficio e del contribuente contro la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Amministrazione e ritenuto tutte le notifiche rituali, distinguendo tra alcune cartelle notificate ex art. 140 c.p.c. con raccomandata informativa del deposito in casa comunale e altre notificate direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata postale, per le quali aveva escluso la necessità di ulteriore comunicazione al destinatario. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973, 140 c.p.c. e 2697 c.c. per la ritenuta regolarità della notifica ex art. 140 senza prova dell'avviso di deposito e dell'elenco degli atti depositati; (2) omesso/erroneo esame della documentazione relativa alle notifiche; (3) violazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973 per avere la CTR applicato tale norma alle notifiche dirette delle altre cartelle ed escluso la necessità di una comunicazione dell'avvenuta notifica; (4) ancora omesso/erroneo esame della documentazione e difetto di motivazione, con specifiche contestazioni sulla mancanza di prova dell'affissione e/o delle comunicazioni informativa e di avvenuta notifica; (5) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; (6) omesso/erroneo esame della documentazione relativa agli atti interruttivi della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi centrati sull'asserita invalidità delle notifiche per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riprodotto né localizzato nel ricorso la documentazione necessaria a consentire il controllo di legittimità su fatti di merito, e perché non è consentito in sede di legittimità un riesame diretto degli atti per accertare la validità della notifica di una cartella di pagamento. Ha inoltre ribadito che, per le notifiche dirette ex art. 26 d.P.R. 602/1973 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è richiesta una successiva raccomandata informativa. Il motivo sulla prescrizione è stato respinto perché la CTR si era espressamente pronunciata, ritenendo interruttive precedenti intimazioni di pagamento. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha escluso la sua esistenza, reputando la motivazione della sentenza d'appello ampiamente sufficiente al di sopra del minimo costituzionale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente come parametro della notifica, ma ritenuto non decisivo rispetto alle modalità concretamente utilizzate per alcune cartelle.
art. 140 c.p.c.
considerato dalla CTR il rito applicato per alcune notifiche, con deposito in casa comunale e raccomandata informativa dell'avvenuto deposito.
art. 2697 c.c.
invocato per contestare l'onere probatorio sulla prova della notifica; la Corte ha valorizzato l'onere del ricorrente di riprodurre/localizzare i documenti necessari al controllo di legittimità.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
per la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non è necessaria alcuna ulteriore raccomandata informativa; la notifica si considera avvenuta alla data dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario previsto dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera critica delle risultanze istruttorie; l'omesso esame di singoli elementi di prova non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il mezzo corretto per denunciare un'eventuale decisione fondata su documenti non prodotti o per censurare un error in procedendo diverso dal vizio motivazionale.
art. 115 c.p.c.
richiamato come possibile parametro per censurare l'eventuale utilizzo di documenti non ritualmente prodotti, ma non dedotto con il motivo effettivamente proposto.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta conforme al minimo costituzionale.
art. 153 c.p.c.
richiamato dalla Corte costituzionale, in via generale, come rimedio per chiedere rimessione in termini ove il destinatario provi la mancata conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la contestazione della validità della notificazione di una cartella di pagamento richiede specificità: il ricorrente deve riprodurre o almeno localizzare con precisione i documenti rilevanti, perché la Corte non può svolgere un nuovo esame diretto degli atti per ricostruire il fatto di notifica.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori, se il fatto controverso è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, non occorre una successiva raccomandata informativa al destinatario.
- L'eccezione di prescrizione è infondata se il giudice di merito accerta la notifica di atti interruttivi anteriori non specificamente contestati; in cassazione, la censura deve essere coerente con il vizio effettivamente prospettabile e con la norma processuale pertinente.
- Una motivazione che indichi con chiarezza il tipo di notifica effettuata, i documenti richiamati e le ragioni del rigetto delle censure supera il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
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